LEGGE 11 febbraio 2005, n.15

 

Modifiche   ed   integrazioni  alla  legge  7 agosto  1990,  n.  241,
concernenti norme generali sull'azione amministrativa.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
  1. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «e di pubblicita» sono sostituite dalle
seguenti:  «,  di  pubblicita'  e di trasparenza» e sono aggiunte, in
fine,  le  seguenti  parole: «, nonche' dai principi dell'ordinamento
comunitario»;
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis.  La  pubblica  amministrazione,  nell'adozione  di  atti di
natura  non  autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato
salvo che la legge disponga diversamente.
  1-ter.  I  soggetti  privati  preposti  all'esercizio  di attivita'
amministrative  assicurano  il  rispetto dei principi di cui al comma
1».
 
      
                  Avvertenza:
 
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 agosto
          1990,   n.   241,   recante  «Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti   amministrativi»   (pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale  18 agosto  1990,  n. 192), come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.     1     (Principi    generali    dell'attivita'
          amministrativa). - 1. L'attivita' amministrativa persegue i
          fini  determinati  dalla  legge  ed  e' retta da criteri di
          economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza
          secondo  le modalita' previste dalla presente legge e dalle
          altre  disposizioni  che disciplinano singoli procedimenti,
          nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario.
              1-bis.  La  pubblica  amministrazione, nell'adozione di
          atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
          diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
              1-ter.  I  soggetti  privati  preposti all'esercizio di
          attivita'   amministrative   assicurano   il  rispetto  dei
          principi di cui al comma 1.
              2.  La  pubblica  amministrazione non puo' aggravare il
          procedimento  se  non per straordinarie e motivate esigenze
          imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.».
 
      
                               Art. 2.
 
  1.  All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
4, e' aggiunto il seguente:
  «4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso
il  silenzio,  ai  sensi  dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e successive modificazioni, puo' essere proposto anche
senza  necessita'  di  diffida  all'amministrazione  inadempiente fin
tanto  che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla
scadenza  dei  termini  di  cui  ai  commi  2  o 3. E' fatta salva la
riproponibilita'  dell'istanza  di  avvio  del  procedimento  ove  ne
ricorrano i presupposti».
 
      
                  Nota all'art. 2:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 2 della citata legge
          7 agosto  1990,  n.  241,  come  modificato  dalla presente
          legge:
              «Art.  2  (Conclusione  del  procedimento). - 1. Ove il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad  una istanza,
          ovvero   debba   essere  iniziato  d'ufficio,  la  pubblica
          amministrazione   ha  il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso.
              2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
              3.  Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
              4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti.
              4-bis.  Decorsi  i  termini  di  cui ai commi 2 o 3, il
          ricorso  avverso  il  silenzio,  ai  sensi dell'art. 21-bis
          della   legge   6 dicembre  1971,  n.  1034,  e  successive
          modificazioni,  puo' essere proposto anche senza necessita'
          di  diffida  all'amministrazione inadempiente fin tanto che
          perdura  l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla
          scadenza  dei termini di cui ai commi 2 o 3. E' fatta salva
          la  riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento
          ove ne ricorrano i presupposti.».
 
      
                               Art. 3.
 
  1. Dopo l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito
il seguente:
  «Art.  3-bis  (Uso  della telematica). - 1. Per conseguire maggiore
efficienza   nella   loro  attivita',  le  amministrazioni  pubbliche
incentivano  l'uso  della  telematica,  nei  rapporti interni, tra le
diverse amministrazioni e tra queste e i privati».
 
      
                               Art. 4.
 
  1.  All'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990,
n.  241,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «L'organo
competente  per  l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal
responsabile  del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze
dell'istruttoria  condotta  dal  responsabile del procedimento se non
indicandone la motivazione nel provvedimento finale».
 
      
                  Nota all'art. 4:
              -  Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 agosto
          1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  6 (Compiti del responsabile del procedimento). -
          1. Il responsabile del procedimento:
                a) valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni  di
          ammissibilita',   i   requisiti   di  legittimazione  ed  i
          presupposti   che   siano  rilevanti  per  l'emanazione  di
          provvedimento;
                b) accerta   di   ufficio   i  fatti,  disponendo  il
          compimento  degli  atti  all'uopo  necessari, e adotta ogni
          misura    per    l'adeguato    e    sollecito   svolgimento
          dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
          di  dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
          erronee  o  incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
          ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
                c) propone  l'indizione  o,  avendone  la competenza,
          indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
                d) cura  le  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le
          modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
                e) adotta,   ove   ne   abbia   la   competenza,   il
          provvedimento  finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
          competente   per   l'adozione.   L'organo   competente  per
          l'adozione   del  provvedimento  finale,  ove  diverso  dal
          responsabile  del  procedimento, non puo' discostarsi dalle
          risultanze  dell'istruttoria  condotta dal responsabile del
          procedimento   se   non   indicandone  la  motivazione  nel
          provvedimento finale.».
 
      
                               Art. 5.
 
  1. All'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo
la lettera c), sono inserite le seguenti:
    «c-bis)  la  data  entro  la  quale,  secondo  i termini previsti
dall'articolo  2,  commi  2 o 3, deve concludersi il procedimento e i
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
    c-ter)  nei  procedimenti  ad  iniziativa  di  parte,  la data di
presentazione della relativa istanza;».
 
      
                  Nota all'art. 5:
              -  Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 7 agosto
          1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  8  (Modalita' e contenuti della comunicazione di
          avvio  del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
          dare   notizia   dell'avvio   del   procedimento   mediante
          comunicazione personale.
              2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
                a) l'amministrazione competente;
                b) l'oggetto del procedimento promosso;
                c) l'ufficio    e   la   persona   responsabile   del
          procedimento;
                c-bis)  la  data  entro  la  quale, secondo i termini
          previsti  dall'art.  2,  commi  2  o 3, deve concludersi il
          procedimento  e  i  rimedi  esperibili  in  caso di inerzia
          dell'amministrazione;
                c-ter)  nei  procedimenti  ad iniziativa di parte, la
          data di presentazione della relativa istanza;
                d) l'ufficio  in  cui  si puo' prendere visione degli
          atti.
              3.   Qualora   per   il   numero   dei  destinatari  la
          comunicazione   personale   non  sia  possibile  o  risulti
          particolarmente   gravosa,   l'amministrazione  provvede  a
          rendere  noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
          di   pubblicita'   idonee   di  volta  in  volta  stabilite
          dall'amministrazione medesima.
              4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
          puo'   essere  fatta  valere  solo  dal  soggetto  nel  cui
          interesse la comunicazione e' prevista.».
 
      
                               Art. 6.
 
  1.  Dopo  l'articolo  10  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, e'
inserito il seguente:
  «Art.  10-bis  (Comunicazione  dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza). - 1.   Nei   procedimenti   ad  istanza  di  parte  il
responsabile  del  procedimento o l'autorita' competente, prima della
formale    adozione    di   un   provvedimento   negativo,   comunica
tempestivamente  agli  istanti  i  motivi che ostano all'accoglimento
della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione,  gli  istanti  hanno  il  diritto  di  presentare  per
iscritto  le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La  comunicazione  di  cui  al primo periodo interrompe i termini per
concludere  il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla
data  di  presentazione  delle  osservazioni  o,  in  mancanza, dalla
scadenza  del  termine  di  cui  al  secondo  periodo. Dell'eventuale
mancato  accoglimento  di  tali  osservazioni  e'  data ragione nella
motivazione  del  provvedimento  finale.  Le  disposizioni  di cui al
presente  articolo  non  si applicano alle procedure concorsuali e ai
procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito
di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali».
 
      
                               Art. 7.
 
  1.  All'articolo  11  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1,  sono  soppresse le parole: «, nei casi previsti
dalla legge,»;
    b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
  «4-bis.   A   garanzia  dell'imparzialita'  e  del  buon  andamento
dell'azione  amministrativa,  in  tutti  i  casi  in cui una pubblica
amministrazione  conclude  accordi nelle ipotesi previste al comma l,
la  stipulazione  dell'accordo  e'  preceduta  da  una determinazione
dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento».
 
      
                  Nota all'art. 7:
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 agosto
          1990,   n.   241,   recante  «Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti   amministrativi»   (pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale  18 agosto  1990,  n. 192), come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.   11   (Accordi  integrativi  o  sostitutivi  del
          provvedimento).  -  1. In  accoglimento  di  osservazioni e
          proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione
          procedente  puo'  concludere, senza pregiudizio dei diritti
          dei  terzi,  e  in ogni caso nel perseguimento del pubblico
          interesse,   accordi   con   gli  interessati  al  fine  di
          determinare  il  contenuto  discrezionale del provvedimento
          finale ovvero in sostituzione di questo.
              1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
          di  cui  al  comma 1, il responsabile del procedimento puo'
          predisporre   un   calendario   di   incontri  cui  invita,
          separatamente   o   contestualmente,  il  destinatario  del
          provvedimento ed eventuali controinteressati.
              2.  Gli  accordi  di  cui  al presente articolo debbono
          essere  stipulati,  a  pena  di nullita', per atto scritto,
          salvo   che  la  legge  disponga  altrimenti.  Ad  essi  si
          applicano,  ove  non  diversamente previsto, i principi del
          codice  civile  in  materia  di obbligazioni e contratti in
          quanto compatibili.
              3.   Gli  accordi  sostitutivi  di  provvedimenti  sono
          soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
              4.   Per  sopravvenuti  motivi  di  pubblico  interesse
          l'amministrazione   recede   unilateralmente  dall'accordo,
          salvo  l'obbligo  di  provvedere  alla  liquidazione  di un
          indennizzo   in   relazione   agli   eventuali   pregiudizi
          verificatisi in danno del privato.
              4-bis.   A   garanzia  dell'imparzialita'  e  del  buon
          andamento  dell'azione  amministrativa,  in tutti i casi in
          cui  una  pubblica  amministrazione  conclude accordi nelle
          ipotesi  previste  al comma 1, la stipulazione dell'accordo
          e'  preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe
          competente per l'adozione del provvedimento.
              5.   Le   controversie   in   materia   di  formazione,
          conclusione  ed esecuzione degli accordi di cui al presente
          articolo  sono  riservate  alla giurisdizione esclusiva del
          giudice amministrativo.».
 
      
                               Art. 8.
 
  1.  All'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2:
      1)  le  parole  da: «entro quindici giorni» fino a: «richiesti»
sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla ricezione,
da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta»;
      2)  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «La conferenza
puo'   essere   altresi'  indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate»;
    b) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso;
    c) al comma 5:
      1)  dopo le parole: «dal concedente» sono inserite le seguenti:
«ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario»;
      2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: «Quando la
conferenza  e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni
caso al concedente il diritto di voto»;
    d) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
  «5-bis.   Previo  accordo  tra  le  amministrazioni  coinvolte,  la
conferenza  di  servizi  e'  convocata  e  svolta  avvalendosi  degli
strumenti  informatici  disponibili,  secondo  i tempi e le modalita'
stabiliti dalle medesime amministrazioni».
 
      
                  Nota all'art. 8:
              - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto
          1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  14  (Conferenza  di  servizi).  - 1. Qualora sia
          opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
          pubblici   coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
          l'amministrazione   procedente   indice   di   regola   una
          conferenza di servizi.
              2.  La  conferenza  di servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche  e  non li ottenga, entro trenta
          giorni   dalla  ricezione,  da  parte  dell'amministrazione
          competente,  della  relativa  richiesta. La conferenza puo'
          essere  altresi'  indetta  quando  nello  stesso termine e'
          intervenuto  il  dissenso  di  una  o  piu' amministrazioni
          interpellate.
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
          prevalente.   L'indizione   della  conferenza  puo'  essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
              4.  Quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad
          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale.
              5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente  ovvero,  con  il  consenso di quest'ultimo, dal
          concessionario  entro  quindici  giorni  fatto salvo quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad  istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso al
          concedente il diritto di voto.
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la  conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
          degli  strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
 
      
                               Art. 9.
 
  1.  All'articolo  14-bis  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo:
      1)  dopo la parola: «complessita» sono inserite le seguenti: «e
di insediamenti produttivi di beni e servizi»;
      2)   le   parole:   «su   motivata   e   documentata  richiesta
dell'interessato»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «su  motivata
richiesta  dell'interessato,  documentata,  in assenza di un progetto
preliminare, da uno studio di fattibilita»;
    b)  al  comma  2, secondo periodo, dopo le parole: «della salute»
sono inserite le seguenti: «e della pubblica incolumita»;
    c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
  «3-bis.  Il  dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da
una     amministrazione     preposta    alla    tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico, della
salute  o  della  pubblica  incolumita',  con  riferimento alle opere
interregionali,  e'  sottoposto  alla  disciplina di cui all'articolo
14-quater, comma 3».
 
      
                  Nota all'art. 9:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 14-bis della legge
          7 agosto  1990,  n.  241,  come  modificato  dalla presente
          legge:
              «Art.  14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
          La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
          di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
          beni  e  servizi  su  motivata  richiesta dell'interessato,
          documentata,  in assenza di un progetto preliminare, da uno
          studio  di  fattibilita',  prima della presentazione di una
          istanza  o di un progetto definitivi, al fine di verificare
          quali   siano   le   condizioni  per  ottenere,  alla  loro
          presentazione,  i  necessari atti di consenso. In tale caso
          la  conferenza  si pronuncia entro trenta giorni dalla data
          della  richiesta  e  i  relativi  costi  sono  a carico del
          richiedente.
              2.  Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
          e  di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi si
          esprime  sul progetto preliminare al fine di indicare quali
          siano  le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
          le  intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
          licenze,  i  nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
          richiesti   dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,  le
          amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica  incolumita',  si pronunciano, per quanto riguarda
          l'interesse   da   ciascuna   tutelato,   sulle   soluzioni
          progettuali  prescelte.  Qualora  non  emergano, sulla base
          della   documentazione   disponibile,   elementi   comunque
          preclusivi  della  realizzazione  del progetto, le suddette
          amministrazioni  indicano,  entro quarantacinque giorni, le
          condizioni  e  gli elementi necessari per ottenere, in sede
          di  presentazione  del  progetto  definitivo,  gli  atti di
          consenso.
              3.  Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
          servizi  si  esprime  entro trenta giorni dalla conclusione
          della  fase  preliminare di definizione dei contenuti dello
          studio  d'impatto  ambientale,  secondo  quanto previsto in
          materia  di  VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta  di  cui  al  comma 1, la
          conferenza   di   servizi   si  esprime  comunque  entro  i
          successivi  trenta  giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per  la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
          ambientale.  In tale fase, che costituisce parte integrante
          della  procedura  di  VIA, la suddetta autorita' esamina le
          principali  alternative,  compresa  l'alternativa  zero, e,
          sulla   base  della  documentazione  disponibile,  verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche  con  riferimento  alla  localizzazione  prevista dal
          progetto  e,  qualora  tali elementi non sussistano, indica
          nell'ambito  della  conferenza di servizi le condizioni per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso.
              3-bis.  Il  dissenso  espresso  in  sede  di conferenza
          preliminare  da  una  amministrazione  preposta alla tutela
          ambientale,   paesaggistico-territoriale,   del  patrimonio
          storico-artistico,    della   salute   o   della   pubblica
          incolumita',  con riferimento alle opere interregionali, e'
          sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
          3.
              4.  Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e  le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono essere
          motivatamente  modificate  o  integrate solo in presenza di
          significativi  elementi  emersi  nelle  fasi successive del
          procedimento,   anche  a  seguito  delle  osservazioni  dei
          privati sul progetto definitivo.
              5.  Nel  caso  di cui al comma 2, il responsabile unico
          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di   servizi   sul   progetto  preliminare,  e  convoca  la
          conferenza  tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo giorno
          successivi   alla  trasmissione.  In  caso  di  affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione  aggiudicatrice  convoca la conferenza di
          servizi  sulla  base del solo progetto preliminare, secondo
          quanto  previsto  dalla  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e
          successive modificazioni.».
 
      
                              Art. 10.
 
  1.  All'articolo  14-ter  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 e' anteposto il seguente:
  «01.  La  prima  riunione  della conferenza di servizi e' convocata
entro  quindici  giorni  ovvero,  in caso di particolare complessita'
dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione»;
    b) al  comma  2, le parole: «almeno dieci giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «almeno cinque giorni»;
    c) al  comma  3,  le  parole:  «ai  sensi  dei commi 2 e seguenti
dell'articolo  14-quater»  sono  sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dei commi 6-bis e 9 del presente articolo»;
    d) al  comma  4,  primo  periodo,  dopo  le  parole: «valutazione
medesima» sono inserite le seguenti: «ed il termine di cui al comma 3
resta   sospeso,   per   un   massimo   di   novanta   giorni,   fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale»;
    e) al comma 5, in fine, la parola: «pubblica» e' sostituita dalle
seguenti:  «,  del  patrimonio  storico-artistico  e  della  pubblica
incolumita»;
    f) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  «6-bis.  All'esito  dei  lavori  della  conferenza,  e in ogni caso
scaduto  il  termine  di cui al comma 3, l'amministrazione procedente
adotta  la  determinazione  motivata di conclusione del procedimento,
valutate  le  specifiche  risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede»;
    g) al  comma  7,  sono  soppresse  le  parole  da:  «e  non abbia
notificato» fino alla fine del comma;
    h) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
  «9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva
di  cui  al  comma  6-bis  sostituisce,  a  tutti  gli  effetti, ogni
autorizzazione,  concessione,  nulla  osta o atto di assenso comunque
denominato   di  competenza  delle  amministrazioni  partecipanti,  o
comunque  invitate  a partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenza».
 
      
                  Nota all'art. 10:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 14-ter della legge
          7 agosto  1990,  n.  241,  come  modificato  dalla presente
          legge:
              «Art.  14-ter  (Lavori  della conferenza di servizi). -
          01.  La  prima  riunione  della  conferenza  di  servizi e'
          convocata   entro   quindici  giorni  ovvero,  in  caso  di
          particolare  complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta
          giorni dalla data di indizione.
              1.  La  conferenza  di servizi assume le determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti.
              2.   La   convocazione   della   prima  riunione  della
          conferenza  di  servizi deve pervenire alle amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque   giorni,   le   amministrazioni  convocate  possono
          richiedere,    qualora   impossibilitate   a   partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
              3.  Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione  dell'istanza  o  del  progetto  definitivo ai
          sensi   dell'art.   14-bis,   le   amministrazioni  che  vi
          partecipano  determinano  il  termine  per l'adozione della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare  i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente  provvede  ai  sensi  dei  commi  6-bis  e 9 del
          presente articolo.
              4.  Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
          di  servizi  si  esprime dopo aver acquisito la valutazione
          medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
          un  massimo  di novanta giorni, fino all'acquisizione della
          pronuncia  sulla  compatibilita'  ambientale. Se la VIA non
          interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
          provvedimento,  l'amministrazione  competente si esprime in
          sede  di  conferenza  di  servizi, la quale si conclude nei
          trenta  giorni  successivi al termine predetto. Tuttavia, a
          richiesta  della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
          conferenza  di  servizi, il termine di trenta giorni di cui
          al  precedente  periodo e' prorogato di altri trenta giorni
          nel  caso  che si appalesi la necessita' di approfondimenti
          istruttori.
              5.  Nei  procedimenti  relativamente  ai quali sia gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di  cui  al  comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
          cui  agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
          alle   sole  amministrazioni  preposte  alla  tutela  della
          salute,  del  patrimonio storico-artistico e della pubblica
          incolumita'.
              6.   Ogni   amministrazione  convocata  partecipa  alla
          conferenza  di  servizi  attraverso un unico rappresentante
          legittimato,  dall'organo  competente, ad esprimere in modo
          vincolante  la  volonta'  dell'amministrazione  su tutte le
          decisioni di competenza della stessa.
              6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso    scaduto   il   termine   di   cui   al   comma   3,
          l'amministrazione   procedente   adotta  la  determinazione
          motivata  di  conclusione  del  procedimento,  valutate  le
          specifiche  risultanze  della  conferenza  e  tenendo conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione   il   cui  rappresentante  non  abbia
          espresso  definitivamente  la volonta' dell'amministrazione
          rappresentata.
              8.  In  sede  di  conferenza  di servizi possono essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai  progettisti  chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
          questi  ultimi  non  sono  forniti  in  detta sede, entro i
          successivi   trenta   giorni,   si  procede  all'esame  del
          provvedimento.
              9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
          conclusiva  di  cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
          effetti,  ogni  autorizzazione,  concessione,  nulla osta o
          atti  di  assenso  comunque  denominato di competenza delle
          amministrazioni   partecipanti,   o   comunque  invitate  a
          partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte  a  VIA  e'  pubblicato,  a cura del proponente,
          unitamente  all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale  e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i    termini    per    eventuali   impugnazioni   in   sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».
 
      
                              Art. 11.
 
  1.  All'articolo  l4-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' abrogato;
    b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
  «3.  Se  il  motivato  dissenso  e'  espresso da un'amministrazione
preposta  alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del
patrimonio  storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute e della
pubblica  incolumita',  la  decisione e' rimessa dall'amministrazione
procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso
di   dissenso   tra   amministrazioni  statali;  b)  alla  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
Stato-regioni",  in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e
una   regionale   o  tra  piu'  amministrazioni  regionali;  c)  alla
Conferenza  unificata,  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto  1997,  n.  281, in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale  o  regionale  e  un  ente  locale  o  tra  piu' enti locali.
Verificata  la  completezza  della  documentazione  inviata  ai  fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il
Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni
o    della    Conferenza    unificata,   valutata   la   complessita'
dell'istruttoria,  decida  di prorogare tale termine per un ulteriore
periodo non superiore a sessanta giorni.
  3-bis.  Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una
provincia  autonoma  in  una  delle materie di propria competenza, la
determinazione    sostitutiva    e'    rimessa   dall'amministrazione
procedente,  entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se
il  dissenso  verte  tra un'amministrazione statale e una regionale o
tra  amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso
di  dissenso  tra  una regione o provincia autonoma e un ente locale.
Verificata  la  completezza  della  documentazione  inviata  ai  fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il
Presidente   della   Conferenza   Stato-regioni  o  della  Conferenza
unificata,  valutata  la  complessita'  dell'istruttoria,  decida  di
prorogare  tale  termine  per  un  ulteriore  periodo non superiore a
sessanta giorni.
  3-ter.  Se  entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza
Stato-regioni  o  la Conferenza unificata non provvede, la decisione,
su  iniziativa  del  Ministro per gli affari regionali, e' rimessa al
Consiglio  dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei
successivi  trenta  giorni,  ovvero,  quando  verta  in  materia  non
attribuita  alla  competenza  statale  ai  sensi  dell'articolo  117,
secondo   comma,   e   dell'articolo  118  della  Costituzione,  alla
competente  Giunta  regionale  ovvero  alle  competenti  Giunte delle
province   autonome   di   Trento  e  di  Bolzano,  che  assumono  la
determinazione  sostitutiva  nei successivi trenta giorni; qualora la
Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione
e'   rimessa   al   Consiglio  dei  Ministri,  che  delibera  con  la
partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.
  3-quater.  In  caso  di  dissenso  tra amministrazioni regionali, i
commi  3  e  3-bis  non  si applicano nelle ipotesi in cui le regioni
interessate  abbiano  ratificato,  con  propria  legge, intese per la
composizione  del  dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma,
della  Costituzione,  anche  attraverso  l'individuazione  di  organi
comuni  competenti  in  via  generale  ad  assumere la determinazione
sostitutiva in caso di dissenso.
  3-quinquies.   Restano  ferme  le  attribuzioni  e  le  prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di  Trento  e  di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle
relative norme di attuazione»;
    c) il comma 4 e' abrogato.
 
      
                  Nota all'art. 11:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 14-quater della legge
          7 agosto  1990,  n.  241,  come  modificato  dalla presente
          legge:
              «Art.  14-quater  (Effetti  del dissenso espresso nella
          conferenza  di  servizi).  -  1.  Il dissenso di uno o piu'
          rappresentanti    delle    amministrazioni,    regolarmente
          convocate   alla   conferenza   di   servizi,   a  pena  di
          inammissibilita',  deve essere manifestato nella conferenza
          di  servizi,  deve  essere  congruamente motivato, non puo'
          riferirsi   a  questioni  connesse  che  non  costituiscono
          oggetto   della   conferenza  medesima  e  deve  recare  le
          specifiche    indicazioni   delle   modifiche   progettuali
          necessarie ai fini dell'assenso.
              2. (Abrogato).
              3.   Se   il   motivato   dissenso   e'   espresso   da
          un'amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica    incolumita',    la    decisione    e'   rimessa
          dall'amministrazione  procedente, entro dieci giorni: a) al
          Consiglio   dei   Ministri,   in   caso   di  dissenso  tra
          amministrazioni  statali; b) alla Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento  e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
          Stato-regioni",  in caso di dissenso tra un'amministrazione
          statale   e   una  regionale  o  tra  piu'  amministrazioni
          regionali;  c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8
          del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
          dissenso  tra  un'amministrazione  statale o regionale e un
          ente   locale   o  tra  piu'  enti  locali.  Verificata  la
          completezza della documentazione invita ai fini istruttori,
          la  decisione  e' assunta entro trenta giorni, salvo che il
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, della Conferenza
          Stato-regioni  o  della  Conferenza  unificata, valutata la
          complessita'  dell'istruttoria,  decida  di  prorogare tale
          termine  per  un ulteriore periodo non superiore a sessanta
          giorni.
              3-bis.  Se  il  motivato  dissenso  e'  espresso da una
          regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
          propria   competenza,   la  determinazione  sostitutiva  e'
          rimessa   dall'amministrazione   procedente,   entro  dieci
          giorni:  a)  alla  Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
          verte  tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
          amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
          caso  di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
          ente locale. Verificata la completezza della documentazione
          invita  ai  fini  istruttori, la decisione e' assunta entro
          trenta  giorni,  salvo  che  il Presidente della Conferenza
          Stato-regioni  o  della  Conferenza  unificata, valutata la
          complessita'  dell'istruttoria,  decida  di  prorogare tale
          termine  per  un ulteriore periodo non superiore a sessanta
          giorni.
              3-ter.  Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
          Conferenza  Stato-regioni  o  la  Conferenza  unificata non
          provvede,  la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
          affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
          assume  la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
          giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
          competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
          dell'art.  118  della  Costituzione, alla competente Giunta
          regionale  ovvero  alle  competenti  Giunte  delle province
          autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  che  assumono  la
          determinazione  sostitutiva  nei  successivi trenta giorni;
          qualora  la  Giunta regionale non provveda entro il termine
          predetto,   la   decisione  e'  rimessa  al  Consiglio  dei
          Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti
          delle regioni interessate.
              3-quater.  In  caso  di  dissenso  tra  amministrazioni
          regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
          in  cui  le  regioni  interessate  abbiano  ratificato, con
          propria  legge,  intese per la composizione del dissenso ai
          sensi  dell'art.  117,  ottavo  comma,  della Costituzione,
          anche   attraverso   l'individuazione   di   organi  comuni
          competenti  in  via  generale ad assumere la determinazione
          sostitutiva in caso di dissenso.
              3-quinquies.   Restano   ferme  le  attribuzioni  e  le
          prerogative  riconosciute alle regioni a statuto speciale e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
          speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
              4. (Abrogato).
              5.  Nell'ipotesi  in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
          in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
          5,  comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   introdotta   dall'art.  12,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
 
      
                              Art. 12.
 
  1.  Dopo l'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
inserito il seguente:
  «Art.  14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di finanza di
progetto). - 1.  Nelle  ipotesi  di conferenza di servizi finalizzata
all'approvazione  del  progetto  definitivo  in  relazione alla quale
trovino  applicazione  le  procedure  di  cui  agli articoli 37-bis e
seguenti  della  legge  11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla
conferenza,  senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di
concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo
37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto
di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge».
 
      
                              Art. 13.
 
  1.  All'articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,
le parole da: «, salvo quanto previsto» sino alla fine del comma sono
soppresse.
 
      
                  Nota all'art. 13:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  della  legge
          24 novembre  2000,  n.  340,  recante  «Disposizioni per la
          delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di
          procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione
          1999»  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24 novembre
          2000, n. 275) come modificato dalla presente legge:
              «Art.14   (Abrogazioni  e  norma  di  raccordo).  -  1.
          All'art.  7  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da
          ultimo sostituito dall'art. 5 della legge 18 novembre 1998,
          n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati.
              2.  Il  regolamento  di  cui all'art. 3, comma 2, della
          legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
          e  le  leggi  regionali  prevedono forme di pubblicita' dei
          lavori  della  conferenza  di  servizi,  nonche' degli atti
          assunti da ciascuna amministrazione interessata.».
 
      
                              Art. 14.
 
  1.  Dopo  l'articolo  21  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, e'
inserito il seguente capo:
 
                             «Capo IV-bis
 
Efficacia  ed  invalidita' del provvedimento amministrativo. Revoca e
recesso    Art.  21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo della
sfera  giuridica dei privati). - 1. Il provvedimento limitativo della
sfera  giuridica  dei  privati  acquista  efficacia  nei confronti di
ciascun  destinatario  con  la  comunicazione  allo stesso effettuata
anche  nelle  forme  stabilite  per la notifica agli irreperibili nei
casi  previsti  dal codice di procedura civile. Qualora per il numero
dei  destinatari  la  comunicazione  personale  non  sia  possibile o
risulti  particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante
forme   di   pubblicita'   idonee   di   volta   in  volta  stabilite
dall'amministrazione  medesima.  Il  provvedimento  limitativo  della
sfera  giuridica  dei privati non avente carattere sanzionatorio puo'
contenere   una   motivata   clausola   di   immediata  efficacia.  I
provvedimenti  limitativi  della  sfera  giuridica dei privati aventi
carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
  Art.  21-ter  (Esecutorieta).  -  1.  Nei  casi  e con le modalita'
stabiliti  dalla  legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre
coattivamente  l'adempimento  degli  obblighi  nei loro confronti. Il
provvedimento   costitutivo  di  obblighi  indica  il  termine  e  le
modalita'  dell'esecuzione  da  parte del soggetto obbligato. Qualora
l'interessato  non  ottemperi,  le  pubbliche amministrazioni, previa
diffida,  possono  provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e
secondo le modalita' previste dalla legge.
  2.  Ai  fini  dell'esecuzione  delle obbligazioni aventi ad oggetto
somme  di  denaro  si  applicano  le  disposizioni  per  l'esecuzione
coattiva dei crediti dello Stato.
  Art.  21-quater (Efficacia ed esecutivita' del provvedimento). - 1.
I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente,
salvo  che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento
medesimo.
  2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo
puo'  essere  sospesa,  per gravi ragioni e per il tempo strettamente
necessario,  dallo  stesso  organo  che lo ha emanato ovvero da altro
organo   previsto  dalla  legge.  Il  termine  della  sospensione  e'
esplicitamente  indicato  nell'atto  che  la  dispone  e  puo' essere
prorogato  o  differito  per  una  sola  volta,  nonche'  ridotto per
sopravvenute esigenze.
  Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1. Per sopravvenuti
motivi  di  pubblico  interesse  ovvero  nel  caso di mutamento della
situazione  di  fatto  o di nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario,  il  provvedimento  amministrativo  ad efficacia durevole
puo' essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da
altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita'
del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca
comporta  pregiudizi  in danno dei soggetti direttamente interessati,
l'amministrazione  ha  l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le
controversie   in   materia   di   determinazione   e  corresponsione
dell'indennizzo  sono  attribuite  alla  giurisdizione  esclusiva del
giudice amministrativo.
  Art. 21-sexies (Recesso dai contratti). - 1. Il recesso unilaterale
dai  contratti  della  pubblica  amministrazione  e' ammesso nei casi
previsti dalla legge o dal contratto.
  Art.  21-septies  (Nullita'  del  provvedimento).  - 1. E' nullo il
provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che
e' viziato da difetto assoluto di attribuzione, che e' stato adottato
in  violazione  o  elusione  del  giudicato, nonche' negli altri casi
espressamente previsti dalla legge.
  2.   Le   questioni   inerenti   alla  nullita'  dei  provvedimenti
amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  Art.   21-octies   (Annullabilita'  del  provvedimento).  -  1.  E'
annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di
legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
  2.  Non  e'  annullabile il provvedimento adottato in violazione di
norme  sul  procedimento  o  sulla  forma  degli atti qualora, per la
natura  vincolata  del provvedimento, sia palese che il suo contenuto
dispositivo  non  avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile
per   mancata   comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  qualora
l'amministrazione   dimostri   in   giudizio  che  il  contenuto  del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato.
  Art.  21-nonies  (Annullamento  d'ufficio).  -  1. Il provvedimento
amministrativo  illegittimo  ai  sensi  dell'articolo  21-octies puo'
essere  annullato  d'ufficio,  sussistendone  le ragioni di interesse
pubblico,   entro  un  termine  ragionevole  e  tenendo  conto  degli
interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo
ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
  2.  E'  fatta  salva la possibilita' di convalida del provvedimento
annullabile,  sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro
un termine ragionevole».
 
      
                              Art. 15.
 
  1.  L'articolo  22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  22  (Definizioni  e principi in materia di accesso). - 1. Ai
fini del presente capo si intende:
    a) per  "diritto  di  accesso",  il  diritto degli interessati di
prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
    b) per  "interessati",  tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori  di  interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse
diretto,   concreto  e  attuale,  corrispondente  ad  una  situazione
giuridicamente  tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto
l'accesso;
    c) per  "controinteressati",  tutti  i  soggetti,  individuati  o
facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto,
che   dall'esercizio  dell'accesso  vedrebbero  compromesso  il  loro
diritto alla riservatezza;
    d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto  di  atti,  anche  interni  o non relativi ad uno specifico
procedimento,  detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti
attivita'  di  pubblico  interesse,  indipendentemente  dalla  natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
    e) per  "pubblica  amministrazione",  tutti i soggetti di diritto
pubblico  e  i  soggetti  di  diritto privato limitatamente alla loro
attivita'  di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
comunitario.
  2.  L'accesso  ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalita'  di  pubblico  interesse,  costituisce  principio  generale
dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di  assicurarne  l'imparzialita'  e  la  trasparenza,  ed  attiene ai
livelli  essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali  che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
ai   sensi  dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  m),  della
Costituzione.  Resta  ferma  la  potesta'  delle regioni e degli enti
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli
ulteriori di tutela.
  3.  Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione
di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
  4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione  che  non  abbiano forma di documento amministrativo,
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
in  materia  di accesso a dati personali da parte della persona cui i
dati si riferiscono.
  5.  L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti
pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma
2,  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al
principio di leale cooperazione istituzionale.
  6.  Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione  ha  l'obbligo di detenere i documenti amministrativi
ai quali si chiede di accedere».
 
      
                              Art. 16.
 
  1.  L'articolo  24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  24  (Esclusione  dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di
accesso e' escluso:
    a) per  i  documenti  coperti  da segreto di Stato ai sensi della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi
di  segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla
legge,  dal  regolamento  governativo  di  cui  al  comma  6  e dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
    b) nei  procedimenti  tributari,  per  i  quali  restano ferme le
particolari norme che li regolano;
    c) nei  confronti  dell'attivita'  della pubblica amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione  e  di  programmazione,  per  i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione;
    d) nei   procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei  documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi.
  2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di
documenti   da   esse   formati  o  comunque  rientranti  nella  loro
disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
  3.  Non  sono  ammissibili  istanze  di  accesso  preordinate ad un
controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
  4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove
sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
  5.  I  documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di
cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti
di  tale  connessione.  A  tale  fine  le  pubbliche  amministrazioni
fissano,  per  ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo
di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
  6.  Con  regolamento,  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di
sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
    a) quando,  al  di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo
12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa
derivare  una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla
difesa  nazionale,  all'esercizio  della  sovranita' nazionale e alla
continuita'  e  alla  correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare  riferimento  alle  ipotesi previste dai trattati e dalle
relative leggi di attuazione;
    b) quando  l'accesso  possa  arrecare  pregiudizio ai processi di
formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della  politica
monetaria e valutaria;
    c) quando  i  documenti  riguardino  le  strutture,  i  mezzi, le
dotazioni,  il  personale  e  le azioni strettamente strumentali alla
tutela  dell'ordine  pubblico,  alla  prevenzione  e alla repressione
della   criminalita'   con   particolare  riferimento  alle  tecniche
investigative,  alla  identita'  delle  fonti  di informazione e alla
sicurezza  dei  beni  e  delle  persone  coinvolte,  all'attivita' di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
    d) quando   i   documenti   riguardino   la  vita  privata  o  la
riservatezza  di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese
e   associazioni,   con   particolare   riferimento   agli  interessi
epistolare,  sanitario,  professionale,  finanziario,  industriale  e
commerciale  di  cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi
dati  siano  forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
    e) quando   i   documenti  riguardino  l'attivita'  in  corso  di
contrattazione  collettiva  nazionale  di  lavoro  e gli atti interni
connessi all'espletamento del relativo mandato.
  7.  Deve  comunque  essere  garantito  ai  richiedenti l'accesso ai
documenti  amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare
o  per  difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti
contenenti  dati  sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei
limiti  in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'articolo  60  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
caso  di  dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  e la vita
sessuale».
 
      
                              Art. 17.
 
  1.  All'articolo  25  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4.  Decorsi  inutilmente  trenta giorni dalla richiesta, questa si
intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito,
o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il
richiedente  puo'  presentare  ricorso  al  tribunale  amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine
e   nei   confronti   degli   atti  delle  amministrazioni  comunali,
provinciali  e  regionali,  al difensore civico competente per ambito
territoriale,   ove  costituito,  che  sia  riesaminata  la  suddetta
determinazione.  Qualora  tale  organo  non  sia  stato istituito, la
competenza  e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle
amministrazioni  centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e'
inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27.
Il  difensore  civico  o  la Commissione per l'accesso si pronunciano
entro   trenta   giorni  dalla  presentazione  dell'istanza.  Scaduto
infruttuosamente  tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il
difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo
il  diniego  o  il  differimento,  ne  informano  il richiedente e lo
comunicano   all'autorita'   disponente.   Se  questa  non  emana  il
provvedimento   confermativo   motivato   entro   trenta  giorni  dal
ricevimento   della   comunicazione  del  difensore  civico  o  della
Commissione,   l'accesso   e'   consentito.  Qualora  il  richiedente
l'accesso  si  sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il
termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte
del  richiedente,  dell'esito della sua istanza al difensore civico o
alla  Commissione  stessa.  Se  l'accesso  e'  negato o differito per
motivi  inerenti  ai  dati  personali  che  si riferiscono a soggetti
terzi,  la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione
dei  dati  personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci
giorni  dalla  richiesta,  decorso  inutilmente il quale il parere si
intende  reso.  Qualora  un  procedimento di cui alla sezione III del
capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196,  o  di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento
pubblico  di dati personali da parte di una pubblica amministrazione,
interessi  l'accesso  ai  documenti amministrativi, il Garante per la
protezione  dei  dati  personali chiede il parere, obbligatorio e non
vincolante,    della   Commissione   per   l'accesso   ai   documenti
amministrativi.  La  richiesta  di  parere sospende il termine per la
pronuncia  del  Garante  sino all'acquisizione del parere, e comunque
per  non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il
Garante adotta la propria decisione»;
    b) al  comma  5,  dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre
1971,  n.  1034,  e  successive modificazioni, il ricorso puo' essere
proposto  con istanza presentata al presidente e depositata presso la
segreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso, previa notifica
all'amministrazione  o  ai  controinteressati,  e  viene  deciso  con
ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio»;
    c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
  «5-bis.  Nei  giudizi in materia di accesso, le parti possono stare
in   giudizio   personalmente   senza   l'assistenza  del  difensore.
L'amministrazione  puo'  essere  rappresentata e difesa da un proprio
dipendente,   purche'  in  possesso  della  qualifica  di  dirigente,
autorizzato dal rappresentante legale dell'ente»;
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  «6.  Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione dei documenti richiesti».
  2.  Il  comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205,
e'  abrogato.  All'articolo  21,  primo comma, della legge 6 dicembre
1971,  n.  1034,  e  successive  modificazioni,  il  terzo periodo e'
soppresso.
 
      
                  Note all'art. 17:
              -  Il  testo dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n.
          241, come modificato dalla presente legge e' il seguente:
              «Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso
          e ricorsi). - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante
          esame  ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,
          nei  modi  e  con  i  limiti indicati dalla presente legge.
          L'esame  dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e'
          subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
          salve  le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche'
          i diritti di ricerca e di visura.
              2.  La  richiesta  di  accesso ai documenti deve essere
          motivata.  Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
          ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
              3.   Il  rifiuto,  il  differimento  e  la  limitazione
          dell'accesso  sono  ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
          dall'art. 24 e debbono essere motivati.
              4.  Decorsi  inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
          questa   si   intende   respinta.   In   caso   di  diniego
          dell'accesso,  espresso  o  tacito, o di differimento dello
          stesso  ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente puo'
          presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
          sensi  del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e
          nei  confronti  degli  atti delle amministrazioni comunali,
          provinciali e regionali, al difensore civico competente per
          ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la
          suddetta  determinazione. Qualora tale organo non sia stato
          istituito,  la competenza e' attribuita al difensore civico
          competente   per   l'ambito   territoriale   immediatamente
          superiore.  Nei  confronti degli atti delle amministrazioni
          centrali  e  periferiche  dello  Stato  tale  richiesta  e'
          inoltrata  presso  la  Commissione  per  l'accesso  di  cui
          all'art.  27.  Il  difensore  civico  o  la Commissione per
          l'accesso   si   pronunciano   entro  trenta  giorni  dalla
          presentazione  dell'istanza.  Scaduto infruttuosamente tale
          termine,  il  ricorso  si intende respinto. Se il difensore
          civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo
          il  diniego o il differimento ne informano il richiedente e
          lo comunicano all'autorita' disponente. Se questo non emana
          il  provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni
          dal  ricevimento della comunicazione del difensore civico o
          della  Commissione,  l'accesso  e'  consentito.  Qualora il
          richiedente  l'accesso si sia rivolto al difensore civico o
          alla  Commissione,  il  termine  di  cui al comma 5 decorre
          dalla  data  di  ricevimento,  da  parte  del  richiedente,
          dell'esito  della  sua  istanza  al difensore civico o alla
          Commissione  stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
          motivi  inerenti  ai  dati  personali  che si riferiscono a
          soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
          per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
          entro  il  termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
          inutilmente  il quale il parere si intende reso. Qualora un
          procedimento  di  cui  alla sezione del capo I del titolo I
          della  parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196,  o  di  cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
          medesimo  decreto  legislativo n. 196 del 2003, relativo al
          trattamento  pubblico  di  dati  personali  da parte di una
          pubblica  amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
          amministrativi,  il  Garante  per  la  protezione  dei dati
          personali  chiede  il  parere, obbligatorio non vincolante,
          della    Commissione    per    l'accesso    ai    documenti
          amministrativi.  La richiesta di parere sospende il termine
          per  la  pronuncia  del  Garante  sino all'acquisizione del
          parere,  e  comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
          inutilmente  detto  termine,  il  Garante adotta la propria
          decisione.
              5.  Contro le determinazioni amministrative concernenti
          il  diritto  di  accesso e nei casi previsti dal comma 4 e'
          dato  ricorso,  nel  termine di trenta giorni, al tribunale
          amministrativo  regionale,  il  quale  decide  in camera di
          consiglio  entro  trenta  giorni dalla scadenza del termine
          per  il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
          che  ne  abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso
          presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
          successive  modificazioni,  il ricorso puo' essere proposto
          con istanza presentata al presidente e depositata presso la
          segreteria  della  sezione  cui  e'  assegnato  il ricorso,
          previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati,
          e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera
          di  consiglio.  La  decisione del tribunale e' appellabile,
          entro   trenta  giorni  dalla  notifica  della  stessa,  al
          Consiglio  di  Stato,  il  quale  decide  con  le  medesime
          modalita' e negli stessi termini.
              5-bis.  Nei  giudizi  in  materia  di accesso, le parti
          possono  stare in giudizio personalmente senza l'assistenza
          del  difensore. L'amministrazione puo' essere rappresentata
          e  difesa  da  un  proprio  dipendente, purche' in possesso
          della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentate
          legale dell'ente.
              6.   Il   giudice   amministrativo,   sussistendone   i
          presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.».
              - Il comma 3 dell'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n.
          205,   recante   «Disposizioni   in  materia  di  giustizia
          amministrativa»   (pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale
          26 luglio  2000,  n.  173),  abrogato dalla presente legge,
          prevedeva la possibilita' per le parti di stare in giudizio
          personalmente  senza l'assistenza del difensore nei giudizi
          in materia di accesso.
              -  Si riporta il testo dell'art. 21, primo comma, della
          legge  6 dicembre  1971,  n. 1034, recante «Istituzione dei
          tribunali   amministrativi   regionali»  (pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314), e successive
          modificazioni, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  21.  -  Il  ricorso deve essere notificato tanto
          all'organo   che  ha  emesso  l'atto  impugnato  quanto  ai
          controinteressati   ai   quali   l'atto   direttamente   si
          riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di
          sessanta  giorni  da  quello  in cui l'interessato ne abbia
          ricevuta  la  notifica,  o  ne  abbia  comunque avuta piena
          conoscenza,  o,  per  gli  atti di cui non sia richiesta la
          notifica  individuale,  dal  giorno  in  cui sia scaduto il
          termine  della  pubblicazione,  se  questa  sia prevista da
          disposizioni  di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di
          integrare  le  notifiche  con  le  ulteriori notifiche agli
          altri  controinteressati,  che siano ordinate dal tribunale
          amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in
          pendenza   del   ricorso  tra  le  stesse  parti,  connessi
          all'oggetto  del  ricorso  stesso,  sono impugnati mediante
          proposizione di motivi aggiunti.
              Omissis.».
 
      
                              Art. 18.
 
  1.  L'articolo  27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito
dal seguente:
  «Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). -
1.  E'  istituita  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
  2.  La  Commissione  e'  nominata  con  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e'
presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri ed e' composta da dodici membri, dei quali due senatori
e  due  deputati,  designati  dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro  scelti  fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n.
97,  su  designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i
professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello
Stato  e  degli  altri  enti  pubblici.  E'  membro  di diritto della
Commissione  il  capo  della struttura della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  che  costituisce  il  supporto  organizzativo  per  il
funzionamento  della Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un
numero  di  esperti  non superiore a cinque unita', nominati ai sensi
dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  3.  La  Commissione  e'  rinnovata  ogni  tre  anni.  Per  i membri
parlamentari  si  procede  a  nuova  nomina  in  caso  di  scadenza o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
  4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere
dall'anno  2004,  sono  determinati i compensi dei componenti e degli
esperti  di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  5.  La  Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo
25,  comma  4;  vigila  affinche'  sia  attuato il principio di piena
conoscibilita'  dell'attivita'  della pubblica amministrazione con il
rispetto   dei  limiti  fissati  dalla  presente  legge;  redige  una
relazione  annuale  sulla  trasparenza  dell'attivita' della pubblica
amministrazione,  che  comunica  alle  Camere  e  al  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri;  propone  al  Governo  modifiche  dei testi
legislativi  e  regolamentari  che  siano  utili a realizzare la piu'
ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
  6.   Tutte   le  amministrazioni  sono  tenute  a  comunicare  alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed
i  documenti  da  essa  richiesti,  ad eccezione di quelli coperti da
segreto di Stato.
  7.  In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma
1  dell'articolo  18,  le  misure  ivi  previste  sono adottate dalla
Commissione di cui al presente articolo».
 
      
                              Art. 19.
 
  1.  L'articolo  29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito
dal seguente:
  «Art. 29 (Ambito di applicazione della legge). - 1. Le disposizioni
della  presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che
si  svolgono  nell'ambito  delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici  nazionali  e,  per  quanto  stabilito  in tema di giustizia
amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.
  2.  Le  regioni  e  gli  enti  locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel
rispetto  del  sistema  costituzionale e delle garanzie del cittadino
nei  riguardi  dell'azione  amministrativa,  cosi'  come definite dai
principi stabiliti dalla presente legge».
 
      
                              Art. 20.
 
  1. L'articolo 31 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' abrogato.
 
      
                              Art. 21.
 
  1.  Ai  seguenti  articoli della  legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
apposte, rispettivamente, le rubriche di seguito indicate:
    a) articolo 1:       «(Principi      generali      dell'attivita'
amministrativa)»;
    b) articolo 2: «(Conclusione del procedimento)»;
    c) articolo 3: «(Motivazione del provvedimento)»;
    d) articolo    4:   «(Unita'   organizzativa   responsabile   del
procedimento)»;
    e) articolo 5: «(Responsabile del procedimento)»;
    f) articolo 6: «(Compiti del responsabile del procedimento)»;
    g) articolo 7: «(Comunicazione di avvio del procedimento)»;
    h) articolo 8:  «(Modalita'  e  contenuti  della comunicazione di
avvio del procedimento)»;
    i) articolo 9: «(Intervento nel procedimento)»;
    l) articolo 10: «(Diritti dei partecipanti al procedimento)»;
    m) articolo 11:   «(Accordi   integrativi   o   sostitutivi   del
provvedimento)»;
    n) articolo 12:    «(Provvedimenti    attributivi   di   vantaggi
economici)»;
    o) articolo 13:   «(Ambito  di  applicazione  delle  norme  sulla
partecipazione)»;
    p) articolo 14: «(Conferenza di servizi)»;
    q) articolo 14-bis: «(Conferenza di servizi preliminare)»;
    r) articolo 14-ter: «(Lavori della conferenza di servizi)»;
    s) articolo  14-quater:  «(Effetti  del  dissenso  espresso nella
conferenza di servizi)»;
    t) articolo 15: «(Accordi fra pubbliche amministrazioni)»;
    u) articolo 16: «(Attivita' consultiva)»;
    v) articolo 17: «(Valutazioni tecniche)»;
    z) articolo 18: «(Autocertificazione)»;
    aa) articolo 19: «(Denuncia di inizio attivita)»;
    bb) articolo 20: «(Silenzio assenso)»;
    cc) articolo 21: «(Disposizioni sanzionatorie)»;
    dd)  articolo 23:   «(Ambito   di  applicazione  del  diritto  di
accesso)»;
    ee) articolo 25:  «(Modalita' di esercizio del diritto di accesso
e ricorsi)»;
    ff) articolo 26: «(Obbligo di pubblicazione)»;
    gg) articolo 28:  «(Modifica  dell'articolo 15 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
in materia di segreto di ufficio)»;
    hh) articolo 30: «(Atti di notorieta)».
 
      
                              Art. 22.
 
  1.  Fino  alla data di entrata in vigore della disciplina regionale
di  cui  all'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, i procedimenti
amministrativi  sono  regolati  dalle  leggi  regionali  vigenti.  In
mancanza,  si  applicano  le disposizioni della legge n. 241 del 1990
come modificata dalla presente legge.
 
      
                              Art. 23.
 
  1.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri adotta le misure
necessarie  alla  ricostituzione  della  Commissione  per  l'accesso.
Decorso tale termine, l'attuale Commissione decade.
  2.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il Governo e' autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo
17,  comma  2,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, un regolamento
inteso  a integrare o modificare il regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  27 giugno  1992,  n.  352,  al fine di
adeguarne  le  disposizioni  alle modifiche introdotte dalla presente
legge.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 15, 16 e 17, comma 1,
lettera  a), della presente legge hanno effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.
  4.  Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto
dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle
modifiche  apportate  al  capo  V  della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dalla  presente  legge  nonche'  al regolamento di cui al comma 2 del
presente articolo.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 11 febbraio 2005
 
                               CIAMPI
 
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
                              LAVORI PREPARATORI
 
          Senato della Repubblica (atto n. 1281):
 
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Berlusconi)   e   dal  Ministro  della  funzione  pubblica
          (Frattini) il 21 marzo 2002.
              Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il  2  aprile  2002, con pareri delle
          commissioni  2ª,  5ª,  13ª, e parlamentare per le questioni
          regionali.
              Esaminato  dalla  1ª commissione il 16 maggio 2002; 5 e
          25 giugno  2002;  10  e 17 luglio 2002; 6, 12 e 14 novembre
          2002.
              Relazione  scritta annunciata il 12 marzo 2002 (atto n.
          1281-A) relatore sen. Bassanini.
              Esaminato  in aula il 20 marzo 2003; 1, 2, 3 e 9 aprile
          2003; e approvato il 10 aprile 2003.
 
          Camera dei deputati (atto n. 3890):
 
              Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il  15  aprile 2003, con pareri delle
          commissioni  II, V, VI, VII, VIII, XII, XIV, e parlamentare
          per le questioni regionali.
              Esaminato  dalla  I commissione il 15 e 27 maggio 2003;
          22 luglio 2003; 21, 22 e 30 ottobre 2003; 6 novembre 2003.
              Esaminato in aula il 10 novembre 2003; 2 dicembre 2003;
          e approvato il 14 gennaio 2004.
 
          Senato della Repubblica (atto n. 1281-B):
 
              Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il  22 gennaio 2004, con parere delle
          commissioni  2ª,  5ª,  7ª,  12ª, 13ª, e parlamentare per le
          questioni regionali.
              Esaminato  dalla  1ª commissione, in sede referente, il
          12, 18 e 25 febbraio 2004; 2 marzo 2004.
              Assegnato  nuovamente  alla    commissione,  in  sede
          deliberante, l'11 maggio 2004, con parere delle commissioni
          2ª,  5ª,  7ª,  12ª,  13ª,  e  parlamentare per le questioni
          regionali.
              Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il
          25  maggio  2004; 30 giugno 2004; 7 luglio 2004 e approvato
          il 21 luglio 2004.
 
          Camera dei deputati (atto n. 3890-B):
 
              Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il  29  luglio 2004, con pareri delle
          commissioni II e XI.
              Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 17
          e 25 novembre 2004; 1° dicembre 2004.
              Esaminato in aula il 24 gennaio 2005 ed approvato il 26
          gennaio 2005.
 
      
                  Note all'art. 23:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 2, della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri»  (pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214):
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Omissis.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.-4-bis. Omissis.».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
          1992,  n.  352,  reca  «Regolamento per la disciplina delle
          modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto
          di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  in  attuazione
          dell'art.  24,  comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          recante    nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi»   (pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          29 luglio 1992, n. 177).