Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241,concernenti norme generali sull'azione amministrativa. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportatele seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e di pubblicita» sono sostituite dalleseguenti: «, di pubblicita' e di trasparenza» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonche' dai principi dell'ordinamentocomunitario»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti dinatura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privatosalvo che la legge disponga diversamente. 1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita'amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma1». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Principi generali dell'attivita' amministrativa). - 1. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario. 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1. 2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.». Art. 2. 1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avversoil silenzio, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre1971, n. 1034, e successive modificazioni, puo' essere proposto anchesenza necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dallascadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. E' fatta salva lariproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove nericorrano i presupposti». Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. 4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, puo' essere proposto anche senza necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.». Art. 3. 1. Dopo l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inseritoil seguente: «Art. 3-bis (Uso della telematica). - 1. Per conseguire maggioreefficienza nella loro attivita', le amministrazioni pubblicheincentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra lediverse amministrazioni e tra queste e i privati». Art. 4. 1. All'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990,n. 241, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'organocompetente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dalresponsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanzedell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se nonindicandone la motivazione nel provvedimento finale». Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento). - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.». Art. 5. 1. All'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopola lettera c), sono inserite le seguenti: «c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previstidall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e irimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data dipresentazione della relativa istanza;». Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.». Art. 6. 1. Dopo l'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'inserito il seguente: «Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimentodell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte ilresponsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima dellaformale adozione di un provvedimento negativo, comunicatempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimentodella domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dellacomunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare periscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini perconcludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalladata di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dallascadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventualemancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nellamotivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui alpresente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e aiprocedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguitodi istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali». Art. 7. 1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sono soppresse le parole: «, nei casi previstidalla legge,»; b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamentodell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblicaamministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l,la stipulazione dell'accordo e' preceduta da una determinazionedell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento». Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192), come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento). - 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. 1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo e' preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. 5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.». Art. 8. 1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) le parole da: «entro quindici giorni» fino a: «richiesti»sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla ricezione,da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La conferenzapuo' essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate»; b) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso; c) al comma 5: 1) dopo le parole: «dal concedente» sono inserite le seguenti:«ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando laconferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ognicaso al concedente il diritto di voto»; d) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, laconferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi deglistrumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita'stabiliti dalle medesime amministrazioni». Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate. 3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.». Art. 9. 1. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo: 1) dopo la parola: «complessita» sono inserite le seguenti: «edi insediamenti produttivi di beni e servizi»; 2) le parole: «su motivata e documentata richiestadell'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «su motivatarichiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progettopreliminare, da uno studio di fattibilita»; b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «della salute»sono inserite le seguenti: «e della pubblica incolumita»; c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare dauna amministrazione preposta alla tutela ambientale,paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dellasalute o della pubblica incolumita', con riferimento alle opereinterregionali, e' sottoposto alla disciplina di cui all'articolo14-quater, comma 3». Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge: «Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilita', prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. 2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso. 3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita', anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. 3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e' sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma 3. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo. 5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.». Art. 10. 1. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 e' anteposto il seguente: «01. La prima riunione della conferenza di servizi e' convocataentro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessita'dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione»; b) al comma 2, le parole: «almeno dieci giorni» sono sostituitedalle seguenti: «almeno cinque giorni»; c) al comma 3, le parole: «ai sensi dei commi 2 e seguentidell'articolo 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensidei commi 6-bis e 9 del presente articolo»; d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «valutazionemedesima» sono inserite le seguenti: «ed il termine di cui al comma 3resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, finoall'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale»; e) al comma 5, in fine, la parola: «pubblica» e' sostituita dalleseguenti: «, del patrimonio storico-artistico e della pubblicaincolumita»; f) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni casoscaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedenteadotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento,valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo contodelle posizioni prevalenti espresse in quella sede»; g) al comma 7, sono soppresse le parole da: «e non abbianotificato» fino alla fine del comma; h) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusivadi cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogniautorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunquedenominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, ocomunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predettaconferenza». Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge: «Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). - 01. La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. 2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. 3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo. 4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti istruttori. 5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumita'. 6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. 7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata. 8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento. 9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atti di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. 10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.». Art. 11. 1. All'articolo l4-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' abrogato; b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: «3. Se il motivato dissenso e' espresso da un'amministrazionepreposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, delpatrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e dellapubblica incolumita', la decisione e' rimessa dall'amministrazioneprocedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in casodi dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "ConferenzaStato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale euna regionale o tra piu' amministrazioni regionali; c) allaConferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazionestatale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali.Verificata la completezza della documentazione inviata ai finiistruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che ilPresidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regionio della Conferenza unificata, valutata la complessita'dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulterioreperiodo non superiore a sessanta giorni. 3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da unaprovincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ladeterminazione sostitutiva e' rimessa dall'amministrazioneprocedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, seil dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale otra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in casodi dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale.Verificata la completezza della documentazione inviata ai finiistruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che ilPresidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenzaunificata, valutata la complessita' dell'istruttoria, decida diprorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore asessanta giorni. 3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la ConferenzaStato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione,su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, e' rimessa alConsiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva neisuccessivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia nonattribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117,secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, allacompetente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delleprovince autonome di Trento e di Bolzano, che assumono ladeterminazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora laGiunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisionee' rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con lapartecipazione dei Presidenti delle regioni interessate. 3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, icommi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioniinteressate abbiano ratificato, con propria legge, intese per lacomposizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma,della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organicomuni competenti in via generale ad assumere la determinazionesostitutiva in caso di dissenso. 3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogativericonosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonomedi Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dallerelative norme di attuazione»; c) il comma 4 e' abrogato. Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge: «Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi). - 1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 2. (Abrogato). 3. Se il motivato dissenso e' espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la decisione e' rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Verificata la completezza della documentazione invita ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. 3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva e' rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione invita ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. 3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e dell'art. 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate. 3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso. 3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 4. (Abrogato). 5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art. 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.». Art. 12. 1. Dopo l'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'inserito il seguente: «Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di finanza diprogetto). - 1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzataall'approvazione del progetto definitivo in relazione alla qualetrovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis eseguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati allaconferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari diconcessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progettodi cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge». Art. 13. 1. All'articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,le parole da: «, salvo quanto previsto» sino alla fine del comma sonosoppresse. Nota all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275) come modificato dalla presente legge: «Art.14 (Abrogazioni e norma di raccordo). - 1. All'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'art. 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati. 2. Il regolamento di cui all'art. 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicita' dei lavori della conferenza di servizi, nonche' degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.». Art. 14. 1. Dopo l'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'inserito il seguente capo: «Capo IV-bis Efficacia ed invalidita' del provvedimento amministrativo. Revoca erecesso Art. 21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo dellasfera giuridica dei privati). - 1. Il provvedimento limitativo dellasfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti diciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuataanche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili neicasi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numerodei destinatari la comunicazione personale non sia possibile orisulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede medianteforme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilitedall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo dellasfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio puo'contenere una motivata clausola di immediata efficacia. Iprovvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventicarattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci. Art. 21-ter (Esecutorieta). - 1. Nei casi e con le modalita'stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporrecoattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Ilprovvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e lemodalita' dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualoral'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previadiffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi esecondo le modalita' previste dalla legge. 2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggettosomme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzionecoattiva dei crediti dello Stato. Art. 21-quater (Efficacia ed esecutivita' del provvedimento). - 1.I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente,salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimentomedesimo. 2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativopuo' essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamentenecessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altroorgano previsto dalla legge. Il termine della sospensione e'esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e puo' essereprorogato o differito per una sola volta, nonche' ridotto persopravvenute esigenze. Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1. Per sopravvenutimotivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento dellasituazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblicooriginario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevolepuo' essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero daaltro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita'del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revocacomporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Lecontroversie in materia di determinazione e corresponsionedell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo. Art. 21-sexies (Recesso dai contratti). - 1. Il recesso unilateraledai contratti della pubblica amministrazione e' ammesso nei casiprevisti dalla legge o dal contratto. Art. 21-septies (Nullita' del provvedimento). - 1. E' nullo ilprovvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, chee' viziato da difetto assoluto di attribuzione, che e' stato adottatoin violazione o elusione del giudicato, nonche' negli altri casiespressamente previsti dalla legge. 2. Le questioni inerenti alla nullita' dei provvedimentiamministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuitealla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Art. 21-octies (Annullabilita' del provvedimento). - 1. E'annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione dilegge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione dinorme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per lanatura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenutodispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concretoadottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabileper mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualoral'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto delprovvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concretoadottato. Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio). - 1. Il provvedimentoamministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies puo'essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interessepubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degliinteressi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che loha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del provvedimentoannullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entroun termine ragionevole». Art. 15. 1. L'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituitodal seguente: «Art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso). - 1. Aifini del presente capo si intende: a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati diprendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelliportatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interessediretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazionegiuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiestol'accesso; c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati ofacilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto,che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il lorodiritto alla riservatezza; d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica,fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie delcontenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specificoprocedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernentiattivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla naturapubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di dirittopubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loroattivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale ocomunitario. 2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevantifinalita' di pubblico interesse, costituisce principio generaledell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione edi assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza, ed attiene ailivelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili esociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionaleai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), dellaCostituzione. Resta ferma la potesta' delle regioni e degli entilocali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelliulteriori di tutela. 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezionedi quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblicaamministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo,salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui idati si riferiscono. 5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggettipubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di documentazione amministrativa, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa alprincipio di leale cooperazione istituzionale. 6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la pubblicaamministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativiai quali si chiede di accedere». Art. 16. 1. L'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituitodal seguente: «Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il diritto diaccesso e' escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dellalegge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casidi segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dallalegge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dallepubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme leparticolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazionediretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, dipianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme leparticolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documentiamministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinalerelativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie didocumenti da esse formati o comunque rientranti nella lorodisponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad uncontrollo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ovesia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi dicui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limitidi tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazionifissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periododi tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi disottrazione all'accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possaderivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alladifesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e allacontinuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, conparticolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dallerelative leggi di attuazione; b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi diformazione, di determinazione e di attuazione della politicamonetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, ledotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali allatutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressionedella criminalita' con particolare riferimento alle tecnicheinvestigative, alla identita' delle fonti di informazione e allasicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attivita' dipolizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o lariservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, impresee associazioni, con particolare riferimento agli interessiepistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale ecommerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relatividati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui siriferiscono; e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso dicontrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interniconnessi all'espletamento del relativo mandato. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso aidocumenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curareo per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenticontenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito neilimiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previstidall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incaso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vitasessuale». Art. 17. 1. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa siintende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito,o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, ilrichiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativoregionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso terminee nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali,provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambitoterritoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddettadeterminazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, lacompetenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambitoterritoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delleamministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e'inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27.Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronuncianoentro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scadutoinfruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se ildifensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimoil diniego o il differimento, ne informano il richiedente e locomunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana ilprovvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dalricevimento della comunicazione del difensore civico o dellaCommissione, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedentel'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, iltermine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da partedel richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico oalla Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito permotivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggettiterzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezionedei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di diecigiorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere siintende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III delcapo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 delmedesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamentopubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione,interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per laprotezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e nonvincolante, della Commissione per l'accesso ai documentiamministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per lapronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunqueper non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, ilGarante adotta la propria decisione»; b) al comma 5, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:«In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso puo' essereproposto con istanza presentata al presidente e depositata presso lasegreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso, previa notificaall'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso conordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio»; c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono starein giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore.L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa da un propriodipendente, purche' in possesso della qualifica di dirigente,autorizzato dal rappresentante legale dell'ente»; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordinal'esibizione dei documenti richiesti». 2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205,e' abrogato. All'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre1971, n. 1034, e successive modificazioni, il terzo periodo e'soppresso. Note all'art. 17: - Il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge e' il seguente: «Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi). - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura. 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati. 4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'art. 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se questo non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione. 5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 e' dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso puo' essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalita' e negli stessi termini. 5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purche' in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentate legale dell'ente. 6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.». - Il comma 3 dell'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, recante «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2000, n. 173), abrogato dalla presente legge, prevedeva la possibilita' per le parti di stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso. - Si riporta il testo dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante «Istituzione dei tribunali amministrativi regionali» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314), e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: «Art. 21. - Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. Omissis.». Art. 18. 1. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituitodal seguente: «Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). -1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri laCommissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e'presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consigliodei Ministri ed e' composta da dodici membri, dei quali due senatorie due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n.97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra iprofessori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti delloStato e degli altri enti pubblici. E' membro di diritto dellaCommissione il capo della struttura della Presidenza del Consigliodei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per ilfunzionamento della Commissione. La Commissione puo' avvalersi di unnumero di esperti non superiore a cinque unita', nominati ai sensidell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i membriparlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza oscioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorreredall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degliesperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti dibilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il principio di pienaconoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione con ilrispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige unarelazione annuale sulla trasparenza dell'attivita' della pubblicaamministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente delConsiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testilegislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la piu'ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22. 6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare allaCommissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni edi documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti dasegreto di Stato. 7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dallaCommissione di cui al presente articolo». Art. 19. 1. L'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituitodal seguente: «Art. 29 (Ambito di applicazione della legge). - 1. Le disposizionidella presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi chesi svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli entipubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustiziaamministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche. 2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettivecompetenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nelrispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadinonei riguardi dell'azione amministrativa, cosi' come definite daiprincipi stabiliti dalla presente legge». Art. 20. 1. L'articolo 31 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' abrogato. Art. 21. 1. Ai seguenti articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, sonoapposte, rispettivamente, le rubriche di seguito indicate: a) articolo 1: «(Principi generali dell'attivita'amministrativa)»; b) articolo 2: «(Conclusione del procedimento)»; c) articolo 3: «(Motivazione del provvedimento)»; d) articolo 4: «(Unita' organizzativa responsabile delprocedimento)»; e) articolo 5: «(Responsabile del procedimento)»; f) articolo 6: «(Compiti del responsabile del procedimento)»; g) articolo 7: «(Comunicazione di avvio del procedimento)»; h) articolo 8: «(Modalita' e contenuti della comunicazione diavvio del procedimento)»; i) articolo 9: «(Intervento nel procedimento)»; l) articolo 10: «(Diritti dei partecipanti al procedimento)»; m) articolo 11: «(Accordi integrativi o sostitutivi delprovvedimento)»; n) articolo 12: «(Provvedimenti attributivi di vantaggieconomici)»; o) articolo 13: «(Ambito di applicazione delle norme sullapartecipazione)»; p) articolo 14: «(Conferenza di servizi)»; q) articolo 14-bis: «(Conferenza di servizi preliminare)»; r) articolo 14-ter: «(Lavori della conferenza di servizi)»; s) articolo 14-quater: «(Effetti del dissenso espresso nellaconferenza di servizi)»; t) articolo 15: «(Accordi fra pubbliche amministrazioni)»; u) articolo 16: «(Attivita' consultiva)»; v) articolo 17: «(Valutazioni tecniche)»; z) articolo 18: «(Autocertificazione)»; aa) articolo 19: «(Denuncia di inizio attivita)»; bb) articolo 20: «(Silenzio assenso)»; cc) articolo 21: «(Disposizioni sanzionatorie)»; dd) articolo 23: «(Ambito di applicazione del diritto diaccesso)»; ee) articolo 25: «(Modalita' di esercizio del diritto di accessoe ricorsi)»; ff) articolo 26: «(Obbligo di pubblicazione)»; gg) articolo 28: «(Modifica dell'articolo 15 del testo unico dicui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,in materia di segreto di ufficio)»; hh) articolo 30: «(Atti di notorieta)». Art. 22. 1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionaledi cui all'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, i procedimentiamministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti. Inmancanza, si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990come modificata dalla presente legge. Art. 23. 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta le misurenecessarie alla ricostituzione della Commissione per l'accesso.Decorso tale termine, l'attuale Commissione decade. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, il Governo e' autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamentointeso a integrare o modificare il regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fine diadeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla presentelegge. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1,lettera a), della presente legge hanno effetto dalla data di entratain vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo. 4. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispettodell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti allemodifiche apportate al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241,dalla presente legge nonche' al regolamento di cui al comma 2 delpresente articolo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 febbraio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Baccini, Ministro per la funzione pubblicaVisto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1281): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro della funzione pubblica (Frattini) il 21 marzo 2002. Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 aprile 2002, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 13ª, e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione il 16 maggio 2002; 5 e 25 giugno 2002; 10 e 17 luglio 2002; 6, 12 e 14 novembre 2002. Relazione scritta annunciata il 12 marzo 2002 (atto n. 1281-A) relatore sen. Bassanini. Esaminato in aula il 20 marzo 2003; 1, 2, 3 e 9 aprile 2003; e approvato il 10 aprile 2003. Camera dei deputati (atto n. 3890): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 aprile 2003, con pareri delle commissioni II, V, VI, VII, VIII, XII, XIV, e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla I commissione il 15 e 27 maggio 2003; 22 luglio 2003; 21, 22 e 30 ottobre 2003; 6 novembre 2003. Esaminato in aula il 10 novembre 2003; 2 dicembre 2003; e approvato il 14 gennaio 2004. Senato della Repubblica (atto n. 1281-B): Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 gennaio 2004, con parere delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 12ª, 13ª, e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 12, 18 e 25 febbraio 2004; 2 marzo 2004. Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, l'11 maggio 2004, con parere delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 12ª, 13ª, e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 25 maggio 2004; 30 giugno 2004; 7 luglio 2004 e approvato il 21 luglio 2004. Camera dei deputati (atto n. 3890-B): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 luglio 2004, con pareri delle commissioni II e XI. Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 17 e 25 novembre 2004; 1° dicembre 2004. Esaminato in aula il 24 gennaio 2005 ed approvato il 26 gennaio 2005. Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Omissis. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3.-4-bis. Omissis.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, reca «Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1992, n. 177).