IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE N. 25/2004
(pubblicata sulla G.U. del 30 giugno 2004 n. 151)
* modificata dalla Circ. n. 27 del 2 luglio 2004
Roma, 24 giugno 2004
Prot. 1/242/IE
OGGETTO: Agenzie per il lavoro
In attuazione degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 3 marzo 2004, ha istituito l'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, definendo l'articolazione e la tenuta dell'Albo; ha inoltre definito le procedure di iscrizione all'Albo e di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale; ha stabilito altresì le disposizioni di raccordo fra la normativa previgente e la normativa vigente; ha precisato infine i regimi particolari di autorizzazione.
In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 maggio 2004, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ha specificato i requisiti, di cui devono essere in possesso le agenzie, della disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali.
1. Richiesta di iscrizione all'Albo e di
autorizzazione.
Con riferimento all'articolo 5, comma 2, del DM 23 dicembre 2003, si evidenzia la necessità della redazione di un «documento analitico» sottoscritto dal rappresentante legale dell'Agenzia attestante che l'Agenzia è dotata di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della attività per la quale ha richiesto l'autorizzazione nonché la conformità alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. In tale documento dovrà essere descritto il modello organizzativo della agenzia, con la specificazione delle unità organizzative presenti sul territorio («unità organizzative, dislocate territorialmente» ex articolo 5, comma 2, DM 23 dicembre 2003), dell'organico, cioè del personale della agenzia; della disponibilità dei locali e delle attrezzature richieste dall'articolo 2, comma 1, del DM 5 maggio 2004.
2. L'oggetto sociale delle agenzie per il lavoro.
2.1. Oggetto sociale.
Le attività di somministrazione di lavoro, intermediazione,
ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione,
(di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276) non costituiscono oggetto sociale esclusivo della agenzia autorizzata alla specifica attività, a differenza
di quanto accadeva nella normativa previgente.
Da un lato, è la stessa normativa che dispone ex lege
la possibilità per le agenzie di svolgere diverse tipologie di
attività, autorizzando automaticamente le agenzie di somministrazione di
tipo generalista a svolgere l'attività di
intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione
professionale e le agenzie di intermediazione a svolgere l'attività di ricerca
e selezione del personale e di ricollocazione
professionale (articolo 4, comma 4, d. lgs. 10
settembre 2003, n. 276).
In ogni caso, questo non significa che tali agenzie siano obbligate a svolgere
anche le attività per le quali sono automaticamente autorizzate, esse sono
semplicemente legittimate a svolgerle.
D'altro lato, l'eliminazione dell'oggetto sociale esclusivo, consente alle
agenzie di affiancare alle attività autorizzate altre tipologie di attività, anche non soggette ad autorizzazione (es.
esecuzioni di lavori in appalto di servizi parallelamente alla somministrazione
di lavoro).
2.2. L'indicazione dell'oggetto sociale.
Per le agenzie di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale si richiede che l'attività
autorizzata sia semplicemente indicata all'interno dello statuto come oggetto
sociale della agenzia, senza necessità di prevalenza
(rispettivamente articolo 5, comma 5, lettera b) e articolo 5, comma 6, lettera
b) d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276).
Per quanto riguarda le agenzie di somministrazione di tipo generalista
e per le agenzie di intermediazione, è prescritta,
rispettivamente, dall'articolo 5, comma 2, lettera f), e comma 4, lettera c),
l'indicazione nello statuto della società della attività per la quale è
richiesta l'autorizzazione come dell'oggetto sociale prevalente, anche se non
esclusivo, prevedendo quindi che detta attività sia l'attività predominante per
l'agenzia.
In riferimento alle agenzie di somministrazione di
tipo specialista, non essendo prevista l'indicazione nello statuto della
attività svolta, né come oggetto sociale prevalente né come oggetto sociale
esclusivo, significa che tale attività non deve essere l'attività prevalente
per queste agenzie e che può essere associata ad altre tipologie di attività.
In relazione alle agenzie di tipo specialista, va
inoltre precisato che, ove le stesse richiedano più autorizzazioni per
l'esercizio di distinte attività di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a)
ad h), devono possedere i requisiti obbligatori di legge previsti per ogni
singola richiesta di autorizzazione.
2.3. La prevalenza dell'oggetto sociale.
Posto che il d. lgs. 10 settembre
2003, n. 276 stabilisce come requisiti per le agenzie di somministrazione di
lavoro e di intermediazione l'indicazione nel loro
statuto rispettivamente della attività di somministrazione di tipo generalista e di intermediazione come oggetto sociale
prevalente (vedi supra 2.1.), il DM 23 dicembre 2003,
all'articolo 6, comma 3, stabilisce le modalità di verifica della prevalenza
dell'oggetto sociale, definendo un criterio strettamente quantitativo.
Trattandosi della verifica della prevalenza dell'oggetto sociale in riferimento alle attività svolte dalle agenzie, la
procedura potrà essere effettuata soltanto a consuntivo. Il decreto ha
stabilito che tale verifica debba avvenire decorso il
primo biennio, cioè al momento della verifica della sussistenza dei requisiti
per il rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato e, successivamente,
di biennio in biennio.
Per quanto concerne il calcolo della prevalenza dell'oggetto
sociale, è stabilito che l'attività autorizzata deve riguardare il 50,1 per
cento della attività della agenzia, calcolata in base
alla contabilità analitica di ciascuna unità operativa.
Si premette innanzitutto che per tale finalità, l'articolo 5,
comma 1, lettera e), del d. lgs. 10 settembre
2003, n. 276, stabilisce che i soggetti polifunzionali (cioè
soggetti che svolgono diverse attività oggetto di autorizzazione oppure una o
più attività oggetto di autorizzazione e attività di altra natura, non oggetto
di autorizzazione) debbano avere diverse divisioni operative, corrispondenti
alle diverse attività (autorizzate e non soggette ad autorizzazione) svolte
dall'agenzia, per ognuna della quali deve esistere una contabilità analitica,
nel senso che per ogni divisione/attività deve poter essere predisposto un
prospetto contabile che consenta di evidenziarne il fatturato relativo. L'articolo 6, comma 4, DM 23 dicembre 2003 specifica che, per la
verifica della prevalenza, occorre fare riferimento ai dati di contabilità
analitica desumibili da ogni unità operativa.
L'unità operativa deve essere interpretata come evidenziazione contabile delle
diverse attività (per esempio somministrazione e intermediazione) a livello di
filiale, mentre la divisione operativa come evidenziazione contabile delle
attività a livello aggregato, cioè di agenzia.
Questo significa che il punto di partenza per la verifica della prevalenza
dell'oggetto sociale è rappresentato dai dati contabili di ciascuna
attività all'interno di ogni filiale, la cui sommatoria costituisce la
contabilità analitica per ciascuna divisione operativa.
Ai fini del controllo di prevalenza, ciò che rileva è il
risultato contabile a livello aggregato e non di filiale, nel senso che, se
l'attività che costituisce l'oggetto sociale deve necessariamente prevalere
solo in riferimento a livello aggregato e quindi di
agenzia, è invece ammissibile la prevalenza di un'altra attività a livello di
filiale.
Si specifica quindi che la verifica dell'oggetto sociale deve essere effettuata con riferimento alla agenzia nel suo complesso e
quindi il calcolo deve consistere nel confronto fra l'entità del fatturato
della attività/divisione (quale sommatoria del fatturato di ogni singola unità
operativa) che costituisce l'oggetto sociale prevalente con quello delle altre
attività/divisioni e tale rapporto deve essere superiore a 50,1.
3. Saltuarietà dell'attività autorizzata
L'articolo 6, comma 5, del DM 23 dicembre 2003 stabilisce il
rifiuto della concessione della autorizzazione a tempo
indeterminato per le agenzie in possesso di autorizzazione provvisoria, ma che
non abbiano svolto l'attività per la quale erano state autorizzate oppure
l'abbiano svolta in modo saltuario o intermittente.
Per svolgimento saltuario e intermittente deve intendersi l'esercizio della attività in maniera solamente occasionale e non
abituale da parte del soggetto autorizzato, realizzata dunque per mezzo di atti
singoli o, se anche non continuativi, comunque non caratterizzati da costante
ripetitività (come nel caso di attività di carattere stagionale) e
sistematicità.
Nella identificazione della esistenza di tali
requisiti, indici rilevanti potranno essere desunti dalla presenza di una
idonea organizzazione e struttura imprenditoriale a supporto dello
svolgimento della attività realizzata. Tale elemento, tuttavia, se può
ritenersi presupposto necessario, già in ottemperanza dei requisiti minimi per
la sola presentazione della richiesta di autorizzazione
di cui agli articoli 4 e seguenti del d. lgs. n. 276/03, non rappresenta però circostanza sufficiente per
escludere l'esercizio solo saltuario o intermittente della attività
autorizzata, ed il conseguente rifiuto alla concessione della autorizzazione:
presupposto altrettanto necessario è dunque l'effettivo, abituale e sistematico
svolgimento di tale attività.
4. Sospensione e revoca
Con riferimento all'articolo 7 del DM 23 dicembre 2003, si
evidenzia che, qualora vengano riscontrate dalla
Direzione generale per l'orientamento, la formazione e l'impiego delle
irregolarità da parte soggetti autorizzati circa gli adempimenti previsti dal
d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dalla relativa regolamentazione attuativa e dalle
norme ordinarie sul collocamento, nonché relativi alla regolare contribuzione
ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito, al regolare versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali e al rispetto degli obblighi
previsti dal ccnl delle imprese di somministrazione
di lavoro applicabile, la Direzione medesima informa il soggetto autorizzato
delle irregolarità riscontrate e assegna un termine non inferiore a trenta
giorni, in cui il soggetto dovrà sanare le irregolarità o fornire chiarimenti
circa la situazione presunta irregolare rilevata dalla Direzione.
Ferma restando la possibilità per la Direzione di provvedere d'urgenza nei casi
di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla scadenza di tale termine, se il soggetto autorizzato non ha
provveduto a sanare o a fornire chiarimenti la Direzione sospende
l'autorizzazione, dando comunicazione al soggetto titolare della stessa. Nel
periodo di sospensione dell'autorizzazione, il soggetto sospeso non potrà
svolgere l'attività oggetto dell'autorizzazione. In
particolare, le agenzie di somministrazione continueranno la gestione dei
contratti in essere, senza la possibilità di concludere
nuovi contratti di lavoro e nuovi contratti di somministrazione di lavoro.
Alla scadenza del termine non inferiore ai trenta
giorni, stante la sospensione della autorizzazione, decorre un nuovo termine di
sessanta giorni, scaduto il quale, se le irregolarità non sono state ancora
sanate o i chiarimenti non risultano sufficienti, la Direzione provvede alla
cancellazione dall'Albo del soggetto precedentemente autorizzato e revoca
l'autorizzazione.
5. Il divieto di transazione commerciale.
L'articolo 10 del DM 23 dicembre 2003 specifica
il divieto di transazione commerciale della autorizzazione, come sancito
dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In
particolare viene stabilita l'impossibilità del
trasferimento o della concessione della autorizzazione a soggetti terzi, anche
a titolo non oneroso e il divieto di ricorso a contratti commerciali per cedere
a terzi anche parte dell'attività oggetto della autorizzazione, compresa
l'attività di commercializzazione.
Si specifica di conseguenza che è vietata l'esternalizzazione,
cioè l'attribuzione a terzi, dello svolgimento di
attività oggetto di autorizzazione, e quindi anche della attività di ricerca e
selezione dei candidati, della gestione delle banche dati, della stipulazione e
del procacciamento di contratti. Tutte le attività oggetto di
autorizzazione devono essere svolte direttamente dai soggetti
autorizzati, attraverso le proprie strutture e il proprio personale dipendente
vedi infra 6.).
La violazione di tale divieto in quanto violazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo comporta ai sensi dell'articolo 7 del DM 23 dicembre 2003 la sospensione e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo stesso.
5.1. Divieto di transazione e regimi particolari di autorizzazione.
L'articolo 12, comma 1, del DM 23 dicembre
2003 specifica che l'autorizzazione concessa ope legis alle università o alle fondazione universitarie
di cui all'articolo 6, comma 1, del d. lgs. 10
settembre 2003, n. 276, è destinata alla singola università o fondazione e non
può essere ceduta o concessa in nessuna forma, neanche a
un consorzio di università o fondazioni, in quanto la gestione associata della
attività consiste comunque in una cessione dell'autorizzazione. Questo
significa che alle università e alle fondazioni, come previsto in generale dal
divieto di transazione, è fatto divieto di appaltare a terzi, anche se consorzi
di università, ogni attività oggetto di
autorizzazione. Conseguentemente non può essere esternalizzata
neppure l'attività di gestione di banche dati e dei curricula
degli studenti, in quanto queste attività rientrano
appieno nell'attività di intermediazione, come dalla definizione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Quanto ora affermato vale anche per i soggetti autorizzabili ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del d. lgs. 10
settembre 2003, n. 276, cioè per i comuni, le camere
di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado. Anche a
questi soggetti è vietato la gestione associata mediante consorzio
dell'attività oggetto dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2,
del DM 23 dicembre 2003, in quanto configurerebbe
sempre una cessione dell'autorizzazione.
6. Competenze professionali.
6.1. Il personale delle agenzie per il lavoro.
Per quanto riguarda il personale delle agenzie per il
lavoro, si specifica che tale personale deve essere costituito da lavoratori
dipendenti ovvero da lavoratori soci della cooperativa di produzione e lavoro,
nel caso in cui l'agenzia abbia questa forma societaria.
Per quanto riguarda i requisiti minimi della struttura
organizzativa, si premette che le agenzie di somministrazione di lavoro e di
intermediazione devono essere presenti in almeno 4 regioni (rispettivamente ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b) e comma 4, lettera b) del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276), con almeno una unità organizzativa, cioè una filiale oppure con la sede
principale, che quindi assolve al requisito della presenza in una regione.
Ferma restando la presenza di una unità organizzativa
per regione, essa dovrà essere dotata di due unità di «personale qualificato»
(vedi infra), ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera a), numero 2 del DM 5 maggio 2004, mentre dovranno essere presenti
quattro unità nella sede principale (articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1
del DM 5 maggio 2004).
Si precisa inoltre che due dipendenti qualificati dovranno comunque essere
presenti in ciascuna unità organizzativa.
Per le agenzie di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b) del DM 5 maggio 2004, oltre alle due unità di personale
qualificato nella sede centrale, è richiesta una unità
di personale qualificato per «ogni» unità organizzativa dislocata sul
territorio, stante comunque che per queste agenzie per il lavoro non esiste
nessun obbligo di diffusione sul territorio.
È ammissibile che i requisiti di professionalità per la sede principale siano
posseduti dall'amministratore delegato della società e/o dai consiglieri della
società, nel caso ricoprano incarichi operativi, cioè
siano direttamente attivi all'interno della società.
In riferimento al DM 5 maggio 2004, per «personale
qualificato» si intende il personale dotato delle competenze professionali di
cui all'articolo 1, comma 2, del DM 5 maggio 2004. In tale contesto,
si specifica che il termine «funzionario» indica un impiegato esercente
funzioni direttive e di responsabilità.
6.2. Il personale dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di autorizzazione.
Il DM 5 maggio 2004 è stato emanato in applicazione di
quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, per precisare le disposizioni relative
ai requisiti dei locali idonei e delle competenze professionali degli
operatori. Tali requisiti non sono richiesti soltanto alle agenzie per il
lavoro, ma anche ai soggetti ex articolo 6, commi 2, 3 e 4, dello stesso
decreto legislativo, che beneficiano di un regime agevolato di
autorizzazione.
Per quanto premesso, il DM 5 maggio 2004 deve essere applicato, come di seguito
precisato, anche ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Per quanto riguarda le competenze professionali del personale qualificato
addetto all'attività di intermediazione, devono essere
richieste le stesse previste per le agenzie per il lavoro, di cui al DM 5
maggio 2004.
Si precisa che tutti i soggetti di cui all'articolo 6, comma 2 e 3 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono considerati come una sede
principale di una agenzia per il lavoro e quindi
devono disporre di almeno 4 unità di personale dipendente qualificato addetto
alle attività autorizzate.
Nel caso i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3 siano
autorizzati a livello nazionale e siano diffusi territorialmente con uffici che
svolgono l'attività autorizzata, comparabili quindi alle unità organizzative
delle agenzie per il lavoro, devono soddisfare il requisito di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), punto 2, come specificato sopra nel
paragrafo 6.1., cioè devono esistere due unità di personale
qualificato per ogni regione in cui il soggetto autorizzato è presente e svolge
l'attività autorizzata (in questo caso l'intermediazione ed eventualmente
ricerca e selezione e ricollocazione professionale).
Per quanto riguarda la fondazione dei consulenti del lavoro, si specifica che
come una sede principale dovrà essere dotata di 4 unità di personale
qualificato, mentre i singoli consulenti del lavoro, delegati dalla Fondazione
ai sensi dell'articolo 13 del DM 23 dicembre 2003, devono soddisfare i
requisiti indicati al medesimo articolo 13.
7. Locali.
L'articolo 2 del DM 5 maggio 2004 definisce le
caratteristiche dei locali destinati dai soggetti autorizzati allo svolgimento
dell'attività oggetto dell'autorizzazione.
In particolare, in riferimento all'articolo 2, comma
3, del DM 5 maggio 2004, il termine «sportello» indica quelle unità organizzative
che nello svolgimento dell'attività autorizzata accolgono direttamente e
offrono un servizio ai clienti.
Nel caso gli sportelli esistenti delle agenzie per il lavoro necessitassero
un adeguamento per garantire l'accessibilità dei locali ai disabili, per il
tempo strettamente necessario e purché siano stati avviati i lavori, le agenzie
assicurano in ogni caso l'accesso al servizio da parte dei disabili,
indipendentemente dal fatto che si verifichi fisicamente all'interno dei locali
dell'agenzia.
Quanto previsto dall'articolo 2 del DM 5 maggio 2004
si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4.
8. Pubblicità e trasparenza.
In riferimento all'articolo 3,
comma 1, del DM 5 maggio 2004, si specifica che deve essere esposto l'organigramma
delle «funzioni aziendali» presenti all'interno dell'unità organizzativa con
l'indicazione delle competenze professionali relative alla specifica funzione.
In particolare, deve poter essere individuabile all'interno della filiale il
responsabile della filiale stessa.
L'articolo 3, comma 2, del DM 5 maggio 2004, stabilisce la comunicazione al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e Province
Autonome dell'organigramma aziendale delle unità organizzative, delle funzioni
aziendali, e dei curricula delle persone che
ricoprono quelle funzioni.
9. Disciplina transitoria: dal lavoro temporaneo alla somministrazione di lavoro.
Se l'articolo 85, comma 1, lettera
f), del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ha sancito
l'abrogazione degli articoli da 1 ad 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
l'articolo 86, comma 6, del d. lgs. 10 settembre
2003, n. 276, ha previsto la loro ultrattività e
quella della normativa previgente, fino alla entrata in vigore di un decreto ministeriale che definisse
una disciplina transitoria e di raccordo.
Tale disciplina transitoria e di raccordo è contenuta nel DM 23 dicembre 2003,
in particolare all'articolo 11, la cui entrata in vigore ha sancito la
definitiva abrogazione degli articoli da 1 ad 11 della legge 24 giugno 1997, n.
196, in quanto il decreto ministeriale in questione
nulla prevede circa un possibile protrarsi della ultrattività
della normativa previdente, fatto salvo quanto specificato all'ultimo periodo
del presente paragrafo.
L'articolo 11 del DM 23 dicembre 2003 stabilisce che, a seguito della
presentazione della richiesta di autorizzazione alla
somministrazione di lavoro, e quindi a decorrere da tale momento, le società di
fornitura di lavoro temporaneo già autorizzate provvisoriamente o in via
definitiva sulla base della normativa previgente
potranno procedere alla somministrazione di lavoro, sia a termine sia a tempo
indeterminato, ai sensi dagli articoli 20 e seguenti del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato potrà avvenire nel rispetto delle causali previste dal articolo 20, comma 4, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 («esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore») oppure per esigenze temporanee nei casi previsti dalle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, come previsto dall'articolo 86, comma 3 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Tali casi di ricorso alla somministrazione di lavoro si aggiungono a quelle previste dal d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e avranno efficacia fino alla scadenza dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.
La somministrazione a tempo indeterminato avverrà nei casi
tassativamente previsti dall'articolo 20, comma 3, lettere da
a) a h).
Considerato che l'attività di somministrazione di lavoro può essere intrapresa
soltanto a seguito dalla presentazione della richiesta di autorizzazione ai
sensi della nuova normativa, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore
del DM 23 dicembre 2003 e la presentazione della richiesta per l'autorizzazione
alla somministrazione, le società di lavoro temporaneo autorizzate secondo la
normativa previgente potranno stipulare contratti di
fornitura di lavoro temporaneo e contratti per prestazioni di lavoro temporaneo
o prorogare quelli esistenti, fino al momento della presentazione della
richiesta per l'autorizzazione alla somministrazione e comunque non oltre
sessanta giorni dalla entrata in vigore del DM 23 dicembre 2003, momento in cui
le precedenti autorizzazioni sono revocate di diritto, ai sensi dell'articolo
15, comma 2, del DM 23 dicembre 2003.
10. L'efficacia delle clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi della legge 24 giugno 1997,
n. 196.
Per quanto riguarda la clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, come previsto
dall'articolo 86, comma 3, del d. lgs. 10 settembre
2003, n. 276 e come sopra già affermato, avranno efficacia fino alla scadenza dei relativi contratti collettivi nazionali di
lavoro.
E' invece venuta meno l'efficacia delle clausole contrattuali che escludevano il ricorso alla fornitura di lavoro
temporaneo per determinate mansioni, così come quelle che prevedevano
contingentamenti quantitativi alla stipulazione di contratti ai sensi della
legge 24 giugno 1997, n. 196.
I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati
comparativamente più rappresentativi potranno, ai sensi dell'
art. 20, comma 4, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, prevedere dei limiti quantitativi
nell'utilizzazione della somministrazione a tempo determinato.
IL
MINISTRO
Firmato Roberto Maroni
_______________________________________________________________________________
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Circolare n.27/2004
Prot: 246/Ie
OGGETTO: Rettifica
della circolare n. 25/04
in materia di Agenzie per il lavoro
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
A parziale rettifica della circolare n. 25/04, in materia di agenzie per il lavoro, al paragrafo 5 (Il divieto di transazione commerciale), terzo periodo, le parole: "e del procacciamento" sono soppresse.
2/7/2004