IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Circolare n. 30/05
Prot:
15/0012913/14.01.04.03
del 15
luglio 2005
(Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio
2005)
OGGETTO: Circolare in materia di apprendistato
professionalizzante.
I. Premessa
Alla
luce delle recenti modifiche del quadro normativo di cui alla legge n. 80 del
2005, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2005 (c.d. Decreto
Competitività), che introduce il comma 5-bis,
all'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ed a seguito dei
chiarimenti intervenuti con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del
2005, che si pronuncia anche con riguardo alla ripartizione di competenze nella
regolamentazione dei profili formativi del contratto
di apprendistato, si ritiene necessario fornire alcune delucidazioni operative
in merito alla disciplina del contratto di apprendistato Professionalizzante.
II. Contrattazione collettiva e regolamentazioni regionali
Occorre
precisare, in primo luogo, che a seguito della novella di cui all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge n. 35
del 2005, che aggiunge il comma 5-bis,
all'articolo 49, decreto legislativo n. 276 del 2003, la disciplina
dell'apprendistato professionalizzante è rimessa, in
attesa di apposite leggi regionali da adottarsi di intesa con le parti sociali,
alla autonomia collettiva nella forma dei contratti collettivi nazionali di
categoria, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La
disposizione deve essere intesa nel senso che il legislatore, al fine di
accelerare il processo di messa a regime dell'istituto, affida la definizione
della disciplina per l'apprendistato professionalizzante agli stessi soggetti
che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro, i quali potranno
concordarla in qualsiasi momento senza, dunque, dover attendere la fase di
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Nulla esclude
peraltro, anche ai sensi dell'articolo 86, comma 13, del decreto legislativo n.
276 del 2003, che la regolamentazione della materia
venga definita anche mediante uno o più accordi interconfederali.
In attesa della regolamentazione regionale è pertanto
legittimo il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale previsto
dall'articolo 49, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che dovrà in ogni
caso applicarsi nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo
n. 276 del 2003.
In
considerazione del dato caratterizzante dell'elemento formativo, il contratto di apprendistato professionalizzante potrà in ogni caso
essere considerato immediatamente operativo unicamente con riferimento a quei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
anche antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, che abbiano
determinato – direttamente o indirettamente, anche mediante semplice rinvio
agli enti bilaterali ovvero a prassi già esistenti e codificate dall'ISFOL –
gli elementi minimi di erogazione e di articolazione della formazione.
In caso
di dubbio circa la utilizzabilità del contratto
collettivo le parti sociali interessate e i singoli datori di lavoro potranno
utilizzare, per gli opportuni chiarimenti, l'istituto dell'interpello di cui al
decreto legislativo n. 124 del 2004.
Qualora
il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato preveda la regolamentazione dell'istituto, ma non contenga una precisa
disciplina dei profili formativi, le parti, in accordo tra loro, potranno
determinarne il contenuto vuoi con riferimento ai profili formativi predisposti
dall'ISFOL in vigenza della legge n. 196 del 1997 vuoi mediante l'ausilio degli
Enti bilaterali e, qualora previsto dal CCNL applicato, previo parere di
conformità degli stessi, vuoi, infine, tenendo conto di quanto previsto dai
provvedimenti regionali fin qui adottati in materia di disciplina sperimentale dell'apprendistato
professionalizzante.
Ai fini
della piena e immediata operatività dell'istituto restano
infatti in vigore le sperimentazioni regionali e le relative delibere di
giunta, purché compatibili con il dettato della decreto legislativo n. 276 del
2003 e dei principi e criteri direttivi in esso contenuti.
Questo
in considerazione del fatto che, come già chiarito dalla Circolare n. 40, del
2004, il decreto legislativo n. 276 del 2003 affida in via prioritaria a regolamentazioni regionali, da adottarsi d'intesa con le
parti sociali, la disciplina dell'istituto.
Peraltro,
qualora vi siano sperimentazioni regionali in atto le parti sociali
dovranno uniformasi ad esse proprio in ragione del fatto che la cooperazione
tra livello nazionale, livello regionale e parti sociali è il meccanismo
individuato dal decreto legislativo n. 276 del 2003 per mettere a regime il
nuovo apprendistato.
III. Articolazione ed erogazione della
formazione e competenze degli enti bilaterali
Alla
luce di quanto affermato all'articolo 49, comma 5, lett. b), ai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati tra associazioni datoriali e organizzazioni dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e agli enti bilaterali
è assegnato, in via sussidiaria alla regolamentazione regionale, il compito di
determinare le modalità di erogazione e della articolazione della formazione,
esterna o interna, alla singole aziende.
Sono
pertanto fatte salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro
che prevedono, per l'applicazione del contratto di apprendistato
professionalizzante e con riferimento ai soli profili formativi dell'istituto,
il necessario parere di conformità da parte dell'ente bilaterale.
A
questo proposito, come già affermato con Circolare n. 40 del 2004, abrogato
l'obbligo di richiesta di autorizzazione alla
Direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del
decreto legislativo n. 276 del 2003, non sono da considerarsi legittime le
clausole dei contratti collettivi e/o le previsioni che subordinino la stipula
del contratto di apprendistato, o il parere di conformità per quanto attiene i
profili formativi del contratto, alla iscrizione all'Ente Bilaterale o ad altre
condizioni non espressamente previste dal legislatore nazionale.
Saranno
pertanto considerati validi i contratti di apprendistato
stipulati anche in assenza di iscrizione all'Ente bilaterale. Va
tuttavia precisato, come già specificato nella Circolare n. 40, che è pur
sempre ipotizzabile un obbligo per tutti i soggetti di sottoporre i contratti di apprendistato al parere di conformità degli enti
bilaterali, per quanto attiene i profili formativi dei contratti medesimi, là
dove tale obbligo sia previsto da una legge regionale e non si ponga in
contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale.
Come
previsto dall'articolo 49, comma 5, lett. a), del decreto legislativo n. 276
del 2003 la formazione formale, interna o all'esterna alla azienda,
dovrà essere prevista per un minimo di centoventi ore all'anno.
Come
già specificato con circolare n. 40 del 2004, per formazione formale si intende la formazione effettuata attraverso strutture
accreditate o all'interno dell'impresa secondo percorsi di formazione
strutturati on the job e in affiancamento, certificabili e verificabili negli esiti
secondo le modalità che sono definite dalle sperimentazioni in atto ovvero
dalle future normative regionali.
L'obbligo
di formazione per l'apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento
della formazione a distanza e strumenti di e-learning.
Restano
peraltro ancora valide le distinzioni tra competenze trasversali e tecnico
professionali di cui alla legge n. 196 del 1997.
Là dove
esistano sperimentazioni in atto, e in attesa delle leggi
regionali, il piano formativo individuale dovrà essere elaborato in coerenza
con i profili formativi individuati dalle Regioni e dalle Province autonome,
con il supporto tecnico del Repertorio delle Professioni.
In attesa di una regolamentazione a livello nazionale
le Regioni e le Province autonome potranno autonomamente attivarsi per
l'individuazione dei profili formativi.
IV. Limiti di età
Così
come previsto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n.
276 del 2003, e confermato dai più recenti orientamenti della Cassazione
(sentenza n. 10169/2004), possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età
compresa tra i 18 e 29 anni.
L'assunzione
potrà essere effettuata fino al giorno antecedente al
compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
E'
opportuno precisare, a questo proposito, che l'immediata operatività dei nuovi
limiti di età opera unicamente con riferimento ai quei
contratti collettivi che prevedano direttamente o indirettamente, come indicato
sopra, gli elementi minimi di erogazione ed articolazione della formazione.
Per le
situazioni sopra descritte, viene così a decadere la vigenza della legge n. 196
del 197, che rimane comunque applicabile (in attesa
delle intese di cui al comma 4 dell'art. 48 del decreto legislativo n. 276 del
2003 o delle leggi regionali di cui al comma 5-bis all'art 49 del Decreto
Legislativo n. 276 del 2003)per i giovani di età compresa tra i 16 e 18 anni,
per i quali non risulti ancora utilizzabile l'apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione.
Per la
parte economica e normativa e riguardo ai contenuti formativi sono ad essi applicabili le disposizioni dei contratti collettivi
che disciplinano la precedente tipologia di apprendistato, in quanto
compatibili.
V. Profili retributivi
A
conferma di quanto già affermato nella circolare n. 40/2004, la retribuzione
dell'apprendista è stabilita sulla base della categoria di inquadramento
dello stesso che non potrà essere inferiore per più di due livelli
all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per
le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, secondo le indicazioni del
contratto collettivo nazionale.
Unitamente
al livello di inquadramento iniziale dell'apprendista,
spetta alla contrattazione collettiva nazionale stabilire la progressiva
elevazione del livello di inquadramento, con riferimento al maturare
dell'anzianità dell'apprendista.
Come
già specificato con circolare n. 40 del 2004, si deve peraltro ritenere ancora
in vigore il comma 1, dell'articolo 13 della legge n. 25 del 1955, il quale
prevedeva la determinazione della retribuzione dell'apprendista mediante un
procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della
retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva.
VI. Durata
Ai
sensi dall'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 la
durata del contratto di apprendistato
professionalizzante non può essere inferiore a due anni e superiore a sei. In
tal senso pare opportuno rammentare che per la regolamentazione
di rapporti di breve durata con giovani e adolescenti sarà possibile utilizzare
lo strumento dei tirocini estivi di orientamento la cui regolamentazione, così
come espressamente chiarito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.
50/2005, è rimessa alla competenza delle Regioni.
FIRMATO
IL MINISTRO
ROBERTO MARONI