IL MINISTRO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE N. 40/2004
(GU n. 249 del 22-10-2004)
Roma 14 ottobre 2004
Oggetto: Il nuovo contratto di apprendistato
1. Premessa
Il nuovo contratto di
apprendistato, disciplinato agli articoli 47 e ss. del decreto
legislativo n. 276 del 2003, dà luogo a una tipica ipotesi di lavoro
caratterizzato per il contenuto formativo della obbligazione negoziale. A
fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga infatti a corrispondere all'apprendista non solo una
controprestazione retributiva ma anche, direttamente o a mezzo di soggetti in
possesso delle idonee conoscenze ed all'uopo individuati, gli insegnamenti
necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di una qualificazione
tecnico-professionale o di titoli di studio di livello secondario,
universitari, o specializzazioni dell'alta formazione (tra cui la
specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144) attraverso percorsi di formazione interna o esterna alla azienda.
Va peraltro subito precisato che con il
decreto legislativo n. 276 del 2003 l'apprendistato diventa l'unico contratto
di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento, fatto salvo
l'utilizzo del contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche
amministrazioni. Nel settore privato, per contro, il contratto di formazione e
lavoro continuerà infatti a trovare applicazione in
via transitoria e meramente residuale nei limiti di cui al decreto legislativo
6 ottobre 2004, n. 251, recante "Disposizioni correttive del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del
lavoro".
Diversa è invece la funzione del nuovo
contratto di inserimento disciplinato agli articoli 54
e ss. del decreto legislativo n. 276 del 2003, in cui la formazione del
lavoratore è solo eventuale e non integra un elemento caratterizzante del
relativo tipo contrattuale.
Il nuovo apprendistato, così come configurato nel decreto legislativo di riforma
del mercato del lavoro, vuole essere uno strumento idoneo a costruire un reale
percorso di alternanza tra formazione e lavoro, quale
primo tassello di una strategia di formazione e apprendimento continuo lungo
tutto l'arco della vita. A tal fine sono state disciplinate tre diverse ipotesi
di apprendistato: 1) l'apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; 2)
l'apprendistato professionalizzante; 3) l'apprendistato per la acquisizione di
un diploma o per percorsi di alta formazione.
Il raggiungimento effettivo delle finalità sottese alla nuova disciplina
dell'apprendistato presuppone il raccordo tra i sistemi della
istruzione e quelli della formazione professionale. Tale raccordo è
particolarmente evidente con riferimento all'apprendistato per espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione, che infatti
presuppone per la sua piena operatività la definitiva implementazione delle
deleghe di cui alla legge n. 53 del 2003.
Anche l'apprendistato professionalizzante
non è oggi pienamente operativo, in quanto presuppone
una disciplina regionale dei profili formativi, da definirsi d'intesa con le
parti sociali, a cui è subordinata l'applicabilità dei profili normativi
definiti a livello nazionale, come legislazione di cornice, nell'ambito del
decreto legislativo n. 276 del 2003. Pienamente operativa è pertanto da
considerarsi unicamente la disciplina dell'apprendistato per l'acquisizione di
un diploma o per percorsi di alta formazione, rispetto
al quale è possibile avviare le prime sperimentazioni nei limiti e alle
condizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Le
Regioni, nell'ambito delle competenze a loro attribuite, potranno peraltro
rendere agevolmente operativo anche l'apprendistato professionalizzante dando
luogo a quelle regolamentazioni, non necessariamente
nella forma della legge regionale, che consentono di definire i profili
formativi dell'istituto.
2. Limiti
quantitativi alle assunzioni di apprendisti
In conformità alla disciplina previgente, e in coerenza con le finalità dell'istituto, è
stabilito un limite quantitativo alle assunzioni di apprendisti.
Non è infatti possibile assumere con contratto di
apprendistato un numero di apprendisti che sia superiore al 100 per cento delle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso uno stesso datore di
lavoro. Tuttavia, il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze
lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque
ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti fino ad un numero
massimo di tre.
Tale limite quantitativo non si applica
alle imprese artigiane, per le quali resta applicabile la disciplina di cui
all'articolo 4 della legge n. 443 del 1985.
In caso di assunzione con contratto di apprendistato è
da ritenersi immediatamente abrogato l'obbligo di richiesta di autorizzazione
alla Direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del d.lgs n. 276 del 2003. È fatto salvo tuttavia il diritto
della normativa regionale di reintrodurre, in attuazione dell'articolo
2, comma 1, lettera b), della legge n. 30 del 2003, una diversa
procedura autorizzativa, anche attraverso il rimando
agli enti bilaterali. In mancanza di una disciplina regionale che regoli tale
procedura non potranno essere considerate legittime le
previsioni di contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto
alla autorizzazione dell'ente bilaterale. Non potranno altresì essere
considerate legittime, neppure ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 30 del
2003, le norme dei contratti collettivi che subordinino
la stipula del contratto di apprendistato alla iscrizione all'ente bilaterale o
ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore.
3.
Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione
3.1 Le finalità
L'apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione è
finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione
professionale ai sensi della legge 53 del 2003, ossia alla acquisizione,
attraverso il rapporto di lavoro, di un titolo di studio, consentendo
l'assolvimento dell'obbligo formativo attraverso lo strumento dell'alternanza
scuola – lavoro. L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è infatti previsto quale percorso
alternativo alla formazione scolastica ma ciò nondimeno integrativo
dell'obbligo formativo che si traduce oggi nel "diritto dovere" di
istruzione per almeno 12 anni e comunque fino ai 18 anni d'età. Sussiste pertanto
un diretto collegamento tra l'obbligo formativo del minore a 18 anni d'età e
l'attività lavorativa oggetto del contratto.
Con il contratto di apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione si vuole dunque garantire ai giovani,
che acquisiscono la capacità lavorativa a 15 anni, secondo l'articolo 2 del
Codice civile, di poter terminare il corso di studi obbligatorio anche
attraverso l'alternanza scuola-lavoro. L'apprendistato per il diritto-dovere di
formazione si configura pertanto come l'unico contratto di lavoro stipulabile a
tempo pieno da chi abbia meno di 18 anni e non sia in
possesso di qualifica professionale conseguite ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53
3.2 L'ambito di applicazione soggettivo
Il contratto di apprendistato
per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione può essere
stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori lavorativi, ivi
comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, e
con soggetti tra i quindici e i diciotto anni non compiuti, che non abbiano
ancora completato il percorso formativo. Il contratto di apprendistato
di primo tipo, essendo finalizzato al conseguimento di una qualifica ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53 o un titolo di studio.
3.3 La disciplina del rapporto e dei profili formativi
La disciplina del rapporto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione stabilita dal decreto legislativo n. 276 del 2003 è
strettamente connessa alla riforma del sistema di istruzione prevista dalla
legge n. 53 del 2003. Si rinvia pertanto alla implementazione
della delega di cui alla legge n. 53 del 2003 per formulare gli opportuni
chiarimenti rispetto alla disciplina dell'istituto che dunque non è al momento
operativo.
4.
Apprendistato professionalizzante
4.1 Le finalità
Il contratto di apprendistato
professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione
professionale attraverso la formazione sul lavoro. La qualificazione del
lavoratore nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante deve essere
intesa quale acquisizione di competenze di base, trasversali
e tecnico-professionali. Non si persegue pertanto l'acquisizione di un
titolo di studio o di una qualifica professionale del sistema di istruzione e formazione professionale, bensì
l'accrescimento delle capacità tecniche dell'individuo al fine di farlo
diventare un lavoratore qualificato.
4.2 L'ambito di applicazione soggettivo
Il contratto di apprendistato
professionalizzante potrà essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a
tutti i settori produttivi, comprese le associazioni dei datori di lavoro e le
organizzazioni sindacali, con soggetti dai 18 ai 29 anni d'età, secondo quanto
disposto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Il contratto
potrà altresì essere stipulato con soggetti che abbiano
compiuto i 17 anni d'età e siano in possesso di una qualifica
professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Tali limiti d'età sono direttamente collegati con le finalità perseguite e con
la disciplina del nuovo apprendistato, pertanto non si considerano applicabili
fino alla piena operatività dell'istituto.
4.3 La disciplina del rapporto
Anche il contratto di
apprendistato professionalizzante non è oggi pienamente operativo, in
attesa delle discipline regionali, che andranno adottate d'intesa con le parti
sociali, per quanto riguarda i profili formativi. E' tuttavia opportuno fornire
taluni primi chiarimenti in considerazione del fatto che il contratto di apprendistato professionalizzante è già stato oggetto di
regolamentazione da parte di contratti collettivi nazionali con contenuti e
profili non sempre coerenti con la lettera e la ratio del decreto legislativo
n. 276 del 2003.
Il contratto di apprendistato professionalizzante
dovrà, in primo luogo, essere stipulato in forma scritta ad substantiam.
All'interno del contratto dovranno essere indicati: la prestazione lavorativa a
cui il lavoratore verrà adibito, la qualifica
professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto e il piano
formativo individuale. Il piano formativo individuale, documento distinto dal
contratto di lavoro, dovrà essere allegato al contratto a pena di nullità dello
stesso.
Il contratto di apprendistato
professionalizzante può avere durata minima di due anni e durata massima di sei
anni. È rimessa alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare la
durata dell'apprendistato professionalizzante sulla base delle competenze di
base e tecnico-professionali da conseguire e della eventuale
qualifica professionale, così come indicata altresì nell'istituendo
"Repertorio delle professioni" presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali. Resta dunque inteso che, in attesa
della concreta regolamentazione dell'istituto ad opera di Regioni e parti
sociali resta in vigore la vigente normativa in materia anche per quanto
attiene la durata del contratto di apprendistato. Per nulla rilevando diverse
pattuizioni in sede di contrattazione collettiva.
Trattandosi di contratti a finalità diverse, il contratto di apprendistato
professionalizzante potrà essere stipulato anche successivamente ad un
contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di formazione,
in questo caso tuttavia la durata massima cumulativa dei due contratti non
potrà essere superiore ai sei anni.
Il datore di lavoro potrà recedere dal
rapporto al termine del periodo di apprendistato,
secondo la disciplina generale applicata al contratto di lavoro, anche se la
qualificazione, definita nel piano formativo individuale non è ancora stata
conseguita. Sussiste invece il divieto per il datore di lavoro di recedere
prima della scadenza del contratto, salvo giusta causa
o giustificato motivo. In ogni caso l'apprendista ha diritto alla valutazione e
certificazione delle competenze acquisite e dei crediti formativi maturati
durante il periodo di apprendistato.
La disciplina del contratto di apprendistato resta soggetta, in quanto compatibile, alle
disposizioni previste dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive
modificazioni. Pertanto sono da ritenersi ancora in vigore le norme di cui agli
articoli 11 e 12 della legge n. 25 del 1955, relative ai diritti e doveri del
datore di lavoro, nonché la disciplina previdenziale
ed assistenziale prevista agli articoli 21 e 22, così come espressamente
previsto dall'articolo 53, comma 4. Sarà altresì da ritenersi applicabile la previgente disciplina in materia di recesso dal rapporto,
così come regolata dall'articolo 19 della legge n. 25 del 1955; pertanto allo
scadere del termine del contratto di apprendistato
professionalizzante, l'apprendista si riterrà mantenuto in servizio salvo
disdetta a norma dell'articolo 2118 del Codice civile.
L'articolo 85, comma 1, lettera b) del
decreto ha tuttavia espressamente abrogato sia l'articolo 2, comma 2, sia
l'articolo 3 della legge n. 25 del 1955 eliminando l'obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale del
lavoro. Pertanto, in attesa che la normativa regionale
regoli i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante,
è da ritenersi ancora applicabile la disciplina previgente
al decreto legislativo n. 276 del 2003, fatta salva l'abrogazione dell'obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale del lavoro
che infatti è immediatamente operativa.
4.4 La retribuzione dell'apprendista e
gli incentivi economici e normativi
All'articolo 49, comma 4, lettera b), è fatto divieto al datore di lavoro di retribuire
l'apprendista con tariffe a cottimo. Si deve peraltro ritenere ancora in vigore
il comma 1, dell'articolo 13 della legge n. 25 del 1955, il quale prevedeva la
determinazione della retribuzione dell'apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla
anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione
stabilita dalla contrattazione collettiva.
Il trattamento normativo e retributivo dell'apprendista è in ogni caso regolato
dall'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo n. 276 del 2003. La
retribuzione dell'apprendista è stabilita sulla base della categoria di inquadramento dello stesso che non potrà, secondo quanto
stabilito dalla norma, essere inferiore per più di due livelli
all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per
le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, secondo le indicazioni del
contratto collettivo nazionale.
Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i
lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
4.5 Il
profilo formativo
La regolamentazione
dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante è
demandata, nel rispetto della riforma del Titolo V della Costituzione,
intervenuta con Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, alle singole
Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Tale regolamentazione
dovrà essere emanata d'intesa con le associazioni dei datori di lavoro e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale.
L'articolo 49, comma 5, lettera a), fissa tuttavia un minimo di 120 ore di formazione
formale che potrà essere svolta dall'apprendista all'interno o all'esterno
dell'azienda, secondo quanto stabilito dal piano formativo individuale.
Pertanto non è più previsto un monte ore minimo di formazione esterna
obbligatoria, anche se il decreto impone comunque che
si tratti di "formazione formale", ossia di una formazione effettuata
attraverso strutture accreditate o all'interno dell'impresa secondo percorsi
strutturati di formazione strutturati on the job e in affiancamento
certificabili secondo le modalità che saranno definite dalle future normative
regionali. L'obbligo di formazione per l'apprendista potrà essere adempiuto
anche tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di e-learning.
Durante il periodo di
apprendistato dovrà essere garantita la presenza di un tutor con formazione e competenze adeguate, al fine di
accompagnare l'apprendista lungo tutta la durata del piano formativo
individuale. Nel caso in cui la formazione sia
impartita attraverso strumenti di e-learning, anche
l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento
o video-comunicazione da remoto. Si rimanda alla normativa regionale per la
definizione delle specifiche competenze del tutor. Si
ritiene che, in conformità con quanto previsto dal D.M
del 28 febbraio 2000, il ruolo del tutor potrà essere
svolto dallo stesso datore di lavoro in possesso delle competenze adeguate o da
un lavoratore che sia inquadrato ad un livello pari o
superiore rispetto alla qualifica professionale che dovrà conseguire
l'apprendista al termine del periodo di apprendistato professionalizzante,
quale garanzia di possesso delle adeguate competenze all'accompagnamento del
lavoratore.
È rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento
della formazione sulla base delle competenze tecnico-professionali acquisite
durante il periodo di apprendistato. Tali competenze verranno indicate sul "Libretto formativo del
cittadino" come indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera i) del d.lgs.
n. 276 del 2003.
5.
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
5.1 Le finalità
L'apprendistato di terzo tipo è
finalizzato alla acquisizione di un titolo di studio
secondario, laurea o diploma di specializzazione, nonché per la
specializzazione tecnica superiore introdotta con la legge 17 maggio 1999, n.144, integrando la formazione pratica in azienda con la
formazione secondaria, universitaria, di alta formazione o comunque con una
specializzazione tecnica superiore.
L'articolo 50, comma 1, prevede pertanto un diretto collegamento tra
l'apprendistato per acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e il sistema dell'istruzione e della
formazione tecnica superiore come previsto all'articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n. 144.
5.2 L'ambito di applicazione soggettivo
Il contratto di apprendistato
per acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione può essere
stipulato tra datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, purché
esercitino attività compatibili con il perseguimento delle finalità del
contratto, e soggetti di età compresa tra i tra i 18 e i 29 anni che
siano già in possesso di un titolo di studio e vogliano conseguire una
qualifica di livello secondario o superiore. Il contratto potrà tuttavia essere
stipulato anche con soggetti che abbiano compiuto il
diciassettesimo anno d'età qualora siano in possesso di un titolo di studio.
Il contratto può essere stipulato anche con le associazioni dei datori di
lavoro e le organizzazioni sindacali.
5.3 La disciplina del rapporto
La disciplina dell'apprendistato per la acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione è altamente flessibile in quanto presuppone moduli di formazione ad
hoc tra loro liberamente combinabili: formazione formale, formazione non
formale, formazione informale.
Concretamente la disciplina dell'istituto dovrà essere individuata, per quanto
attiene ai profili formativi e anche caso per caso, dalle Regioni ovvero dalle
Province autonome di Trento e Bolzano, mediante un semplice accordo o
convenzione con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
regionale, nonché con le Università o altre
istituzioni formative. L'accordo dovrà prevedere programmi di lavoro specifici
e coerenti con il percorso formativo che conduce al titolo di studio. Tali
programmi si realizzeranno con il supporto di un tutor
aziendale e di un tutor formativo nominato
dall'Università o dall'Istituto formativo.
Il contratto di lavoro dovrà essere
stipulato in forma scritta ad substantiam
e dovrà indicare: la qualifica da conseguire, la durata del contratto nonché il
piano formativo individuale finalizzato a garantire la fissazione del percorso
formativo dell'apprendista. Il piano formativo individuale dovrà essere
allegato al contratto di apprendistato a pena di
nullità dello stesso.
L'innovazione contenuta nel decreto attiene alla ampia
flessibilità dei percorsi di apprendistato di alta formazione che non
presuppongono necessariamente una scissione tra attività lavorativa e la
frequenza dell'apprendista a specifici corsi teorici di livello secondario,
universitario, dell'alta formazione o per la specializzazione tecnica
superiore. L'attività svolta in azienda, così come concordata tra Regione,
associazioni datoriali e
sindacali e istituti formativi, potrà dunque integrare pienamente il percorso
di formazione stabilito nel piano formativo individuale.
Nei limiti indicati dalla regolamentazione regionale, in accordo con le organizzazioni
sindacali e dei datori di lavoro e con le Università e gli altri istituti
formativi, la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per
titoli di studio universitari, o specializzazioni dell'alta formazione (in
particolare, la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144), è stabilita dalle parti in seguito ad una
valutazione di bilanciamento tra le competenze che il soggetto possiede al
momento della stipula e quelle che si potranno conseguire per mezzo della
formazione in apprendistato. Tale valutazione sarà attuata all'interno del
piano formativo individuale.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di
cui alla legge n. 25 del 1955 e successive modificazioni, pertanto si
considerano applicabili le norma in materia di diritti e doveri del datore di
lavoro e dell'apprendista, nonché la disciplina previdenziale ed assistenziale.
6. Piano
formativo individuale
Il piano formativo individuale è un
documento allegato al contratto di apprendistato il
cui contenuto specifico sarà stabilito attraverso la definizione di un unico
modello nazionale previsto dalle Regioni e dalle Province autonome. Nel piano
formativo individuale andranno indicati, sulla base del bilancio di competenze
del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il
contratto di apprendistato, il percorso di formazione formale e non formale
dell'apprendista nonché la ripartizione di impegno tra formazione aziendale o extra-aziendale.
Il piano formativo individuale dovrà essere elaborato in coerenza con i profili
formativi individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, con il supporto
tecnico del Repertorio delle Professioni. In attesa di
una regolamentazione a livello nazionale le Regioni e le Province autonome
potranno autonomamente attivarsi per l'individuazione dei profili formativi.
In considerazione della difficoltà di
prevedere percorsi formativi precisi, in particolare nelle ipotesi di contratti
di apprendistato di lunga durata, il piano formativo
individuale sarà seguito da un piano individuale di dettaglio, elaborato con
l'ausilio del tutor, nel quale le parti indicheranno
con maggiore precisione il percorso formativo dell'apprendista.
Spetta alle Regioni ed alle Province autonome definire le modalità
per lo svolgimento, la valutazione, la certificazione e la registrazione sul
libretto formativo delle competenze acquisite mediante percorso di
apprendistato.
7.
Contenuto formativo in caso di prestazioni erogate a distanza
Quando l'azienda opera per l'erogazione
"a distanza" di comunicazioni/informazioni ai clienti e/o al mercato
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici
in rete, è possibile superare il concetto di unità
produttiva localmente individuata. Infatti in questi
casi le funzioni produttive sono virtualizzate e sono
oggetto di concomitanti attività di controllo, monitoraggio, addestramento e
formazione che si svolgono secondo i sistemi e-learning
anche attraverso tele-affiancamento e video-comunicazione
da remoto.
Di conseguenza, qualora in azienda sia presente un idoneo numero di
specializzati, non è rilevante la loro localizzazione nella unità produttiva
ove operano gli apprendisti stante la peculiarità degli strumenti adottati. Per
l'effetto, analoga soluzione può essere adottata per l'attività di tutoraggio il cui svolgimento, in questi casi, non può
prescindere dalle modalità e dagli strumenti
tecnologici sopradescritti.
8. Disciplina sanzionatoria
L'articolo 53, comma 3, del d.lgs. 276 del 2003, così come modificato
dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, introduce una
severa disciplina sanzionatoria comune alle tre tipologie di apprendistato. A
tutela del rispetto dell'obbligo formativo che il contratto di apprendistato fa
sorgere in capo al datore di lavoro si prevede infatti
che in caso di inadempimento all'obbligo formativo che sia imputabile
esclusivamente al datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della
qualifica da parte dell'apprendista, il datore è tenuto a versare all'Inps, a
titolo sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e quella
dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che
sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato,
maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude
l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di
omessa contribuzione.
L'inadempimento formativo imputabile al
datore di lavoro sarà valutato sulla base del percorso di formazione previsto
all'interno del piano formativo e di quanto
regolamentato dalla disciplina regionale. Tale inadempimento potrà configurarsi
in presenza di uno dei suddetti elementi: quantità di
formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o
dalla regolamentazione regionale; mancanza di un tutor
aziendale avente competenze adeguate o di ogni altro elemento che provi una
grave inadempienza del datore di lavoro nell'obbligo formativo.
In caso di inadempimento dell'obbligo formativo, e
conseguente applicazione della suddetta misura sanzionatoria, al datore di
lavoro sarà preclusa la possibilità di continuare il rapporto di apprendistato
con lo stesso soggetto e per l'acquisizione della medesima qualifica o qualificazione
professionale.
Firmato IL MINISTRO
Roberto Maroni