MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE N. 49/2004
(Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3
febbraio 2005)
Roma, 23 dicembre 2004
Prot. n. 145
Oggetto:
Attività informativa del Ministero del Lavoro – Art.
9 del D.Lgs. n. 124/2004:
esercizio dell'interpello.
A seguito dell'approvazione del D. Lgs.
124/2004, l'attività informativa istituzionale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, ha acquisito un ruolo di rilievo nell'ambito delle competenze istituzionali oggi riassunte nel citato
decreto. Tale attività si può esercitare attraverso risposte a quesiti
proposti:
a) al Centro di contatto istituito presso il
Ministero del lavoro;
b) alle Direzioni Provinciali e Regionali del
lavoro;
c) alla Direzione Generale per l'Attività
Ispettiva, attraverso l'interpello;
a) CENTRO DI
CONTATTO DEL MINISTERO DEL LAVORO
Il Centro di contatto del Ministero del lavoro è un
servizio che su tematiche relative alle
politiche sociali e del lavoro contribuisce alla diffusione delle indicazioni
ministeriali, mediante raccordo con le Direzioni Generali interessate, con
particolare riferimento ai seguenti argomenti: congedi parentali, disabilità, tossicodipendenze, immigrazione, sostegno alle
famiglie, volontariato, infanzia ed adolescenza, tipologie contrattuali di
lavoro, ammortizzatori sociali, condizioni di lavoro, attività di comitati e
commissioni del Ministero.
Gli utenti possono contattare
il servizio attraverso la chiamata telefonica o tramite l'invio di e-mail.
b) QUESITI
ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI
I quesiti rivolti alle
Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro, anche da parte di singoli
lavoratori o imprese, sono riconducibili alle attività di cui all'art. 7, lett.
c), e art. 8, comma 2, del D.Lgs. n.
124/2004.
Tali articoli stabiliscono che il personale
ispettivo fornisce chiarimenti in relazione alle leggi
sulla cui applicazione deve vigilare e fornire indicazioni operative sulle
modalità per la corretta attuazione della predetta normativa.
Si ricorda, ancora, che in tali ipotesi, il personale
ispettivo può fornire chiarimenti e indicazioni operative che devono fondarsi
esclusivamente su circolari e su posizioni ufficiali del Ministero del lavoro e
degli Enti di previdenza per i profili di competenza.
c)
INTERPELLO
In riferimento all'interpello va precisato che lo stesso
può esercitarsi su tutta la normativa statale, ivi compresa quella di natura
regolamentare, di competenza del Ministero del Lavoro.
Va chiarito, inoltre, che il diritto di interpello si esplica esclusivamente su attivazione dei
soggetti collettivi o rappresentativi individuati specificatamente dalla norma
(associazioni di categoria, ordini professionali ed enti pubblici) i quali
rivolgono a questo Ministero, per il tramite delle Direzioni Provinciali del
Lavoro, ovvero degli Istituti Previdenziali in sede provinciale per le materie
di competenza quesiti di ordine generale.
L'elemento che differenzia l'interpello rispetto
all'attività informativa svolta a livello territoriale
è dato dall'attualità delle problematiche rappresentate, sulle quali, cioè, non
sia ancora intervenuto alcun chiarimento o presa di posizione ufficiale
dell'Amministrazione, né in sede di circolare né in sede di risposta ad un
precedente interpello.
Pertanto, le Direzioni Provinciali del lavoro e gli
Istituti Previdenziali in sede provinciale, provvederanno ad
inoltrare alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva i quesiti
che, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 124/2004, siano
pervenuti esclusivamente in via telematica solo dopo aver verificato
attentamente l'effettiva sussistenza dei presupposti sopra indicati.
Per quanto attiene alle modalità
operative dell'istituto, nonostante la norma non contenga alcun termine,
va comunque evidenziata l'esigenza di fornire risposte il più possibile
tempestive, sia pure in relazione alla complessità e alla molteplicità degli
argomenti oggetto di quesito.
Ciò premesso, ragioni di
opportunità richiedono, dunque, l'individuazione di termini, sia pure
indicativi, per assicurare l'efficacia dell'istituto in esame.
Le Direzioni Provinciali del Lavoro e gli Istituti
Previdenziali, pertanto, provvederanno a
trasmettere, entro 15 gg., alla
Direzione Generale per l'Attività Ispettiva il quesito corredandolo di una,
anche sintetica, relazione avente carattere istruttorio.
Tale Direzione, ove il quesito riguardi problematiche
che esulano dai profili di diretta competenza, provvede ad inoltrarlo
alle Direzioni Generali competenti ratione materiae, od a convocare, qualora il quesito sia
ascrivibile alla competenza di più Direzioni generali, le Direzioni interessate
per la valutazione congiunta del medesimo entro 20 gg.
Le Direzioni Generali coinvolte redigono il proprio parere motivato o la soluzione condivisa e la trasmettono alla Direzione generale per l'attività ispettiva
entro 20 gg.
La soluzione prospettata, ove condivisa, ovvero le
diverse risposte formulate dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva e
dalle altre Direzioni Generali interessate, saranno trasmesse, entro i
successivi 10 gg.,
all'Ufficio Legislativo per il parere giuridico di competenza.
Allo scopo di dare massima diffusione alle soluzioni
proposte ai quesiti ad interpello, appare utile che le stesse siano
pubblicate sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali
in un'area appositamente dedicata.
Da ultimo, con riferimento agli effetti
dell'interpello, si ribadisce che fermi restando
gli effetti civili fra le parti e le eventuali conseguenze sul piano previdenziale,
nel caso in cui il datore di lavoro provveda ad adeguarsi a quanto forma
oggetto della risposta all'interpello, tale comportamento adesivo va valutato
ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo (colpa o dolo) nella
commissione degli illeciti amministrativi (art. 3 della legge n. 689/1981)
nonché dell'applicazione delle sanzioni civili.
IL MINISTRO